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          GLI ARTICOLI DI GLMDJ
Farsopoli di N. REDAZIONE del 04/03/2011 18:16:45
Narducci ricusa sta ...

 

“Le ipotesi di ricusazione si configurano quali norme eccezionali, con la conseguenza che i casi regolati, le formalità ed i termini di proposizione della stessa hanno carattere di tassatività, e non vi possono rientrare le altre gravi ragioni di convenienza previste in tema di astensione”.

Non lo dice la Gazzetta dello Sport ma la Corte di Cassazione (cito una pronuncia a caso: Cassazione penale sez. III, 01 ottobre 2003, n. 42193).
Il che, tradotto dal giuridichese, significa che non si può ricusare un Giudice perché ti guarda storto, perché ha un marcato accento napoletano, perché non tifa inter e per nessun altro motivo al di fuori di quelli tassativamente previsti dall'art. 37 del codice di procedura penale.
Motivi che poi, al netto di quelli relativi all'interesse privato in causa e all'esistenza di rapporti di parentela o di grave inimicizia con le parti, si riducono ad uno solo.
Questo: “Se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata sentenza, egli (il giudice) ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione.”

Ora, è chiaro a tutti quelli che hanno seguito il processo penale di Napoli contro la presunta 'cupola moggiana', che mai il Presidente Casoria ha in nessun modo manifestato impropriamente il proprio pensiero sui fatti di causa, né ha mai espresso alcun convincimento che in qualche modo potesse anticipare il contenuto della sentenza.
E perciò non ci sono ragioni valide per ricusarla.

Eppure i PM che reggono l'accusa ci hanno già provato una prima volta, prendendo a pretesto espressioni magari colorite (come dimenticare l'oramai mitologica frase “acceleriamo i tempi, abbiamo processi ben più importanti da fare...” ) ma che in nessun modo riguardavano l'oggetto di causa.
E infatti hanno fatto un clamoroso buco nell'acqua, perché la loro istanza é stata ritenuta, dalla competente settima sezione della Corte di Appello di Napoli, inammissibile in quanto tardiva e comunque infondata nel merito (tiè!).

Adesso, a quanto dicono le fonti bene informate su tutte le mosse della Pubblica Accusa - indovinate di chi stiamo parlando? -, la premiata ditta Narducci & Capuano ci starebbe riprovando ed avrebbe presentato (usiamo il condizionale) una seconda istanza di ricusazione giustificata dal fatto che la Presidente Casoria “Non sarebbe 'serena' in quanto sotto procedimento disciplinare a Roma, davanti al Csm, proprio per Calciopoli.”.

Fuffa, insomma.
Il fatto é che la serenità individuale del Giudice non é indicata nell'elenco tassativo di cause che legittimano una istanza di ricusazione e, in ogni caso, gli eventuali procedimenti disciplinari a cui il magistrato é sottoposto c'entrano, nelle cause di merito e nell'ipotesi di ricusazione, come i cavoli a merenda (o come gli scudetti in certe bacheche, se preferite).

Tale seconda istanza quindi, pretestuosa e persino fantasiosa se dobbiamo dare retta alle indiscrezioni, ha circa lo 0% di probabilità di essere accolta. Sono pronto a mangiarmi il cappello.
Questo lo sappiamo noi, lo sanno gli avvocati degli imputati, lo sa il Collegio Giudicante e lo sanno persino i PM.
E allora, perchè lo fai, disperato Narducci mio?

Un'ipotesi molto gettonata è quella che la Pubblica Accusa, vista la mala parata e la mala figura, voglia solo ritardare il processo per perdere tempo, aspettando forse la prescrizione o forse la fine del mondo (prevista nel 2012).
Ed in effetti è vero che il citato art.37 c.p.p. prevede che “Il giudice ricusato non può pronunciare né concorrere a pronunciare sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione” ; il che, applicato al nostro processo, finirebbe per paralizzarlo in quanto la Presidente Casoria, in pendenza di ricusazione, non si potrebbe pronunciare.
E quindi addio alla tanto sperata 'sentenza prima dell'estate'.

Però anche questa ipotesi non quaglia.
Perché? Semplice: la Corte costituzionale (non sarà il Corriere dello Sport, ma insomma...) con sentenza nr. 10 del 1997, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della precedente norma «nella parte in cui, qualora sia riproposta la dichiarazione di ricusazione, fondata sui medesimi motivi, fa divieto al giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione».
Il che, traslato dal giuridichese all'italiano, si traduce più o meno come segue: “Ok, se fai una istanza di ricusazione il giudice non può emettere sentenza finchè non viene decisa, ma se tu ti metti a fare 50 ricusazioni tutte basate sulle stesse 'minchiate' (cit.) il giudice giudica lo stesso e tu ti puoi attaccare al tram perchè il processo non si blocca”.

Quindi, andando a concludere, considerato che questa nuova istanza di ricusazione non può essere accolta perché infondata (mi mangio il cappello) e nemmeno può avere l'effetto di ritardare il processo, a che serve?
Perchè mai i PM hanno deciso, alla fine, di attaccarsi lo stesso a questo benedetto tram?

Questa però è una domanda alla quale é difficile rispondere.
Anche perché, se solo ci proviamo, é la volta buona che il processo penale lo fanno a di noi.

Dario (Juve 1897-2006)
 
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