Processo Calciopoli, udienza del 07.06.2011 Avvocato Agostino La Rana Federconsumatori Campana Rassegno conclusioni scritte, soltanto 10 minuti di tempo per illustrare….
In sintesi la parte civile che rappresento si associa alle richieste formulate dalla procura nell’indicata misura, aggiunge la richiesta di condanna e di risarcimento danni con generica senza alcuna richiesta di provvisionale e la richiesta di condanna al pagamento delle spese legali .
Per quando riguarda la motivazione di condanna le conclusioni sono le seguenti, le motivazioni ; i motivi che indussero l’associazione a costituirsi parte civile nel presente procedimento, illustrati nella causa presenti, contenuti nella domanda di costituzione,
sono stati corroborati dall’istruttoria dibattimentale e si possono riassumere nel modo seguente: l’articolo 1 della legge 13/12 1989 n. 401 rubrica frode in competizioni sportive punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle Federazioni riconosciute etc… etc.. al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgi8mento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo.
Questo tribunale, con l’ordinanza del 24/03/09, identificava il bene protetto dalla norma incriminatrice cion –cito testualmente –“interesse generale pubblico alla libertà ed alla sincerità dello sport il quale, da un lato non è un bene di consumo e dall’altro lato non si configura come un bene avente un’autonoma rilevanza costituzionale avulsa dal diritto alla salute contemplato nell’art. 32 della costituzione”.
Orbene, per quanto riguarda questa ultima considerazione, l’attività sportiva trova il suo riconoscimento e la sua tutela costituzionale non nell’art. 32, ma nell’art. 2 laddove si citano informazioni sociali nelle quali si svolge la personalità dei cittadini. Tali e quali informazioni sociali diventano certamente le associazioni e le società sportive. Nell’art. 3 relativo al pieno sviluppo della persona umana ; nell’art. 4 sul diritto di ogni cittadino a svolgere una attiva o funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società; nell’art. 13 che dispone di violabilità della libertà personale, nella quale può essere ricompresa la libertà del singolo alla pratica sportiva per le esigenze che egli intende soddisfare; nell’art.33 il quale garantisce la libertà di insegnamento che include il profilo educativo sia esso alla sport; ed infine l’art. 35 il quale, tutelando il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni, si può riferire anche alla pratica sportiva professionale o semi-professionale.
In sintesi, la nostra costituzione garantisce la piena libertà del fenomeno sportivo rinunciando ad ogni forma di strumentalizzazione dello sport e della deviazione ginnica che come noto costituivano del previgente ordinamento fascista. Ma non è questa la sede per approfondire un tema della tutele costituzionale dello sport, argomento dal quale vogliamo prescindere, così come prescindiamo da ogni altra possibile interpretazione diversa da quella già fissata dal tribunale dell’art. 1 della citata legge 401 dell’89’, ci limitiamo ad osservare però che se è vero come è vero che le discipline sportive cosidette minori e l’attività sportiva dilettantistica si caratterizzano proprio per l’assenza di significativi risvolti commerciali o comunque contrattuali, non altrettanto può dirsi per quello che riguarda il mondo del calcio e in particolare per i campionati di serie A. E’ noto che il calcio costituisce un fenomeno commerciale tanto più rilevante se si considera la quantità di soldi che circolano con quell’ambiente tra contratti di sponsorizzazione, compravendita di diritti televisivi , operazioni di borsa, quotazioni di borsa, retribuzioni degli addetti ai lavori, etc.. Alcune delle citate operazioni commerciali vengono effettuate attraverso contratti tra imprese, questo è il caso - ad esempio- della compravendita dei diritti televisivi, oppure a mezzo di contratti tra imprese e professionisti i contratti di lavoro tra società e calciatori. Viceversa, l’acquisto di un biglietto per accedere allo stadio e l’acquisto di un biglietto per vedere in televisione le partite criptate, trattandosi in entrambi i casi di beni di consumo e non di beni strumentali delle attività imprenditoriali o professionali, determinano il sorgere in campo agli acquirenti di altrettanti diritti commerciali tutelati da una legislazione speciale. Dal diritto ha infatti una duplice natura: individuale, il diritto di un singolo di usufruire di un servizio e collettiva perché tali obbligazioni sono nell’ambito di una contrattazione di massa o per adesione.
Entrambi i citati diritti sono riconosciuti e tutelati dalla legge, infatti, la legge 30/07/1988 n. 281 ha stabilito che ai consumatori sono riconosciuti come fondamentali –tra gli altri – i diritti alla qualità dei prodotti e dei servizi, ad una adeguata informazione e alla correttezza, trasparenza ed equità dei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi (primo articolo della legge). L’articolo 4 di questa legge ha inoltre attribuito alle associazioni di consumatori i poteri riconosciuti dallo stato, la legittimazione ad agire in giudizio a tutela degli interessi collettivi; potere che è stato ulteriormente confermato dalla legge 07/12/2000 num. 3832 art. 26 con uno specifico riferimento ai risarcimenti danni derivanti da coesione di interessi collettivi concernenti le finalità generali perseguite dall’associazione. E dal decreto legislativo 06/09/2005 n. 206 il cosiddetto codice del consumo: art. 2 e 139, in particolare l’art. 2 comma secondo , lettera C bis, del codice del consumo considera l’interessa collettivo meritevole di tutela anche l’esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà. Nell’ampia categoria dei diritti commerciali collettivi rientrano -tra gli altri – i diritti collegati ai reati di frode sportiva contestati agli imputati. Nella prassi commerciale infatti può capitare, ed in effetti capita sovente, che l’obbligazione risarcitoria scaturente dalla lesione provocata o meno dalla consumazione di un reato di un diritto commerciale individuale, procuri un danno individuale talmente marginale da non indurre il danneggiato a chiederne il risarcimento per via giudiziaria, poiché nel nostro ordinamento giuridico non esistono strumenti professionali atti a tutelare il danno che, pur non potendosi definire [incomprensibile], possiede comunque una
rilevanza frazionale, quale può per esempio il danno provocato a colui che acquista un biglietto per assistere ad una partita di calcio, rilevatosi poi successivamente truccata.
In tale ipotesi, il danno civile emerge, può emergere soltanto se considerato collettivamente, la cosiddetta mutualizzazione del danno e proprio a tale scopo soccorre la costituzione di parte civile di un’associazione di consumatori, legittimata ad agire per legge quale sostituto processuale in rappresentanza di interessi e interessati danneggiati dai fatti-reati contestati in questo processo.
Vorrei solo aggiungere un’altra cosa. Ho citato un’ordinanza del 24/2009 con la quale ordinanza il tribunale aveva estromesso da questo processo tutte le parti civili considerandoli incompatibili con il principio di economia processuale. Questa ordinanza è stata poi annullata dalla Cassazione con motivazione che tratta vasi di ordinanza abnorme.
Ora io penso che la sentenza della cassazione sia stata ancora più abnorme dell’ordinanza stessa e lo dico pur essendo stato uno dei ricorrenti, beneficiario di questa ordinanza; lo dico per onestà intellettuale. Ma la questione del principio dell’economia processuale resta sullo sfondo di questo processo .
Nel corso di questo dibattimento abbiamo, al teste Alessandro Del Piero, giocatore della Juventus, venne posta la seguente domanda:”lei quanti scudetti ha vinto?” , una domanda eccentrica rispetto alla formazione della prova penale, una domanda inammissibile, ammessa dal tribunale con la formula standar : la domanda non è tanto ammissibile ma vediamo il teste cosa ha dire. Domande di questo tipo in questo processo sono state la regola e non l’eccezione e non sono state formulate dagli avvocati di parte civile. Io credo che quanto vi ritirerete in camera,e dovete decidere se si è formata almeno la prova della responsabilità penale dei fatti contestati, ma già adesso vogliamo dire, o almeno posso dire che una prova si è formata:
la prova che il principio di economia processuale non ha nulla a che vedere con le parti civili. Se, e sottolineo se, l’avvocato di parte civile è consapevole del suo ruolo, è consapevole dei vincoli del suo mandato e - si riferiscono all’azioni civile, non alla responsabilità penale ; se l’avvocato diparte civile svolge il suo ruolo con dignità e sobrietà – io non sono l’avvocato del Barcellona – e senza nemmeno grave sulla mole della cancelleria con richieste di copia di verbali di udienza - visto che radio radicale ha registrato tutte le udienze di questo processo persino l’udienza davanti al CSM – e con ringraziamento a radio radicale e ai colleghi Bruno Mascarelli e Valentina D’Agostino che mi hanno sostituito brillantemente in tutte le udienze, io concludo qui.
Avvocato Emilio Gueli per l’Atalanta bergamasca calcio Io mi scuso fn d’ora con il collegio e con i presenti se sarò abbastanza asciutto e asettico più di quanto forse queste aule sono abituate a vedere, consegnerò poi delle conclusioni scritte dove sono sintetizzate alcune mie brevi osservazioni.
Assisto all’Atalanta Bergamasca calcio che dicevo,che ha partecipato al campionato nazionale di serie A nell’annata 2004-200.
Dall’istruttoria dibattimentale - sono stato costantemente informato dalla lettura delle trascrizioni e dei verbali- credo l’ipotesi accusatoria abbia trovato assoluta conferma. Siamo in presenza di una situazione dove più soggetti si sono organizzati nel tempo, con ruoli ben definiti, al fine di commettere una serie determinate di frodi che hanno finito con l’alterare l’esito sportivo del campionato.
Sono state alterate singole situazioni che possono essere ricondotte, singole situazioni riconducibili ora alla scelta di arbitri, ora all’irrogazione di sanzioni disciplinari sul campo piuttosto che a seguito di quelle irrogate sul campo giustamente o ingiustamente; provvedimenti disciplinari successivi che hanno comportato la mancata partecipazione degli atleti più o meno fondamentali, a delle gare a dei confronti di gare disputate contro una o piuttosto un’altra squadra ma conseguentemente atleti che non avrebbero potuto partecipare per effetto di ulteriori sanzioni correttamente comminate ad altre gare. Dico questo perché all’esito di questa situazione di alterazione a catena, sono tanti anelli l’uno dietro l’altro ne è derivato falsato il campionato in esito al quale la società Atalanta bergamasca calcio è stata retrocessa.
Già il pubblico ministero , credo il Dr. Narducci, si è soffermato parlando dei reato del reato frode sportiva, sulla struttura di questo reato; è stato definito un reato di pericolo presunto, definito reato di attentato, è un reato a consumazione anticipata dove la stessa condotta indica la fattispecie e ho sentito parlare da chi mi ha proceduto di individuazione necessaria del bene giuridico tutelato. Il bene giuridico tutelato è molto semplicemente lo svolgimento corretto di una attività sportiva, di una pratica sportiva, secondo i canoni che la disciplina. Tutto questo non è avvenuto in un ambito di frode e cito, nelle note che poi consegnerò al collegio, la sentenza della Corte di Cassazione del 25/02/2010, la n. 12562 che ha delineato questa struttura, l’ha confezionata, anche paragonabile ad altra fattispecie quali possono essere la 122 partendo dall’ipotesi di truffa per evidenziarne la specifica caratterizzazione.
Pensando a quello che è emerso nell’istruttoria dibattimentale, quindi ai singoli particolari che hanno finito per modificare situazioni comunque per non arrivare a situazioni che si sarebbero evolute in modo naturale, chiedo a me stesso ma inevitabilmente chiedo anche al collegio, ma pensavamo fosse così? Ma pensiamo che debba essere così, che viene regolata una manifestazione sportiva , soprattutto e anche nel lungo periodo?
La particolarità e la caratteristica di questo processo, la gravità delle condotte che sono state contestate e che si sono resi responsabili, protagonisti, di questi comportamenti fraudolenti di alterazione anche soggetti che avevano nella struttura organizzativa dei ruoli di garanzia. Dei ruoli di garanzia a livello dirigenziale, e dei ruoli di garanzia anche solo semplicemente sul campo. E si è visto come determinate scelte, determinati favori, determinate spinte, abbiamo poi prodotto anche in modo assolutamente indiretto dei vantaggi ma, l’esistenza di questo sodalizio così come viene contestato, e la forza di questo sodalizio; altezza gerarchica di questo sodalizio, viene evidenziata per esempio dalla possibilità e la spinta di partecipazione al campionato da parte di società che forse non avevano tutti i requisiti per poter far parte di questi campionati. E quindi proprio…. già si sono venute a creare delle situazioni di alterazione. In tutto questo contesto, trattandosi di un reato di attentato, di un reato di pericolo, non è nemmeno necessario poi dover indagare o valutare o soppesare quello che è l’esito o l’evento derivato da queste serie di condotte. Ma nel caso di specie, a fronte di tutta questa alterazione, indefinibile ma reale, l’Atalanta è stata retrocessa e dalla retrocessione dell’Atalanta, all’Atalanta bergamasca calcio sono derivate tutta una serie di danni individuabili sotto il profilo del danno patrimoniale, processante o danno emergente; sono derivati danni di tipo morale o all’immagine e, un’ulteriore figura di danno rilevabile nel danno di specie è quella del danno da perdita di chance.
Sono state prodotte nel corso dell’istruttoria parlamentare le documentazioni contabili in particolare i bilanci relativi agli anni di riferimento; con anni di riferimento parlo dell’annata 2004-2005 , annata che ha decretato la retrocessione nella serie cadetta dell’Atalanta; i bilanci dell’anno successivo , in cui l’Atalanta ha disputato il campionato di serie B e il bilancio anche dell’anno dell’immediata promozione in serie A.
Dalla lettura di questi bilanci, nelle note o evidenziato, non le singole voci ma la sintesi, lo dico brutalmente in
“soldoni” , si evidenzia che, con riferimento ad alcune voci dirette quali: biglietti, incassi, abbonamenti e quant’altro, nell’anno che ci interessa l’Atalanta aveva incassato più di 5 milioni di euro che sono scesi nell’anno successivo a circa 2 milioni di euro., quindi con
una perdita netta di 3 milioni di euro proprio riferita a questa voce di danni emergenti.
C’è poi – e sono ancora maggiori – quei danni economici che derivano ad esempio dalla perdita dei diritti televisivi, che derivano dalla possibilità di incassare soldi inferiori dagli sponsor, dall’incidenza che una retrocessione può avere sugli investimenti e sull’attività di marketing di cui sappiamo essere oggi molto importante, oltre come ho detto alla minore visibilità che può essere offerta agli sponsor.
Ecco, leggendo, comparando i due bilanci mi è agevole notare come nell’ambito della serie A queste voci avessero comportato introiti per 19 milioni di euro, mentre nell’anno successivo vi è stato un calo fino a 4 milioni circa di euro,
quindi con una perdita, una differenza di circa 14 milioni di euro.
Questo spiega poi anche determinati allarmi, determinate preoccupazioni che ho sentito rappresentare questa mattina , in quest’aula, da parte di alcune squadre; si è detto, adesso non vorrei aver capito male, per essere corretto mi scuso se lo faccio erroneamente, che qualcuno aveva ipotizzato o ventilato la possibilità di –lo dico brutalmente –comprare partite, aggiustare risultati o qualcosa del genere.
E’ significativo il fatto che, contravvenendo a quelli che sono gli obblighi derivanti dall’adesione alla Federazione, a qualunque federazione sportiva, tesserati a conoscenza di possibilità anche solo teoriche di questo tipo,
non si siano rivolti agli organi di giustizia federale per denunciarli e quindi farli emergere. E’ un fatto significativo non solo per effetto della giusta denuncia, quando leggiamo concatenati tutta una serie di altri elementi, di interessi… abbiamo proprio,
otteniamo proprio un quadro di questa alterazione consapevole e volontaria dettata anche e soprattutto da questi interessi economici non solo esclusivamente da sana passione sportiva.
Ho evidenziato i ricavi per quanto riguarda, naturalmente ho evidenziato poi tutta una serie di contratti con sponsor che ne hanno risentito e abbiamo prodotto agli atti anche i bilanci relativi all’anno 2006-2007 l’anno in cui l’Atalanta è ritornata nella massima serie. Anche lì, con riferimento alla voce che ho evidenziato, il collegio potrà notare degli incrementi assolutamente consistenti per esempio per i ricavi per le prestazioni e altri ricavi e proventi che si va dai 4 milioni e rotti della serie B ai 22 milioni e rotti della seria A.
Alla luce di quanto emerge documentalmente, quindi il danno emergente è quantificabile in circa 11 milioni di euro, retrocessante altrettante circa 11 milioni di euro ma è tutto scritto e lo consegnerò al collegio.
Va poi considerato il
deprezzamento del cartellino dei giocatori, i cartellini dei giocatori sono un patrimonio della società, hanno un valore negli scambi tra squadre e società, la retrocessione determina inevitabilmente un loro deprezzamento che va quantificato in modo equitativo, che io ho valutato in circa 20 milioni di euro .
E c’è poi un
danno morale che qui ho assolutamente in modo equitativo e svincolato dalle carte che ho individuato in 10 milioni di euro.
Spendo le ultime due parole sull’esistenza e sulla risarcibilità del danno cosiddetto della
perdita di chance. Il danno patrimoniale della perdita di chance è un danno valutato in proiezione futura, cioè consiste nella perdita del maggior danno economico che sarebbe derivato per esempio dalla società di calcio, dall’aver potuto, in esito ad un andamento corretto della manifestazione sportiva, continuare a restare nella massima serie. Non è solo la perdita di un vantaggio economico valutabile proprio in modo matematico, ma è la perdita della possibilità di conseguirlo che vi sarebbe stata se non vi fossero state tutte quelle condotte fraudolente e dannose che ne hanno alterato l’esito. E sotto questo profilo ho citato una sentenza del 2010, ho indicato anche alcune sentenze pronunciate su questa specifica voce di danno, sia in ambito civile dove si trattava il caso di specie di un attore teatrale che era stato bloccato per un certo periodo della sua carriera e quindi aveva perso la possibilità di lavoro e quindi di immagine e di conseguire ulteriori .. sia in ambito amministrativo, dove si trattava dello scorrimento di carriera nell’assegnazione di pubblici incarichi. Ho quantificato orientativamente questa voce di danno 15 milioni di euro.
Per questi motivi voglia invece discutere il Tribunale di Napoli …la responsabilità penale degli imputati nei cui confronti è intervenuta la costituzione di parte civile, condannare gli stessi a giusta pena , nonché tenuti al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e morali così come sopra precisati derivanti dalla..bergamasca calcio, dall’illecite condotte realizzate nella misura complessiva di
€ 68.619.396,00 ovvero nella diversa misura che dovesse ritenersi accertata, ovvero da liquidarsi in diversa sede civile. In ogni caso voglia il tribunale condannare gli stessi imputati al pagamento di una somma a titolo di provvisionale direttamente esecutiva, a favore della stessa parte civile
nella misura di 30 milioni di euro, nella misura ritenuta congrua da imputarsi alla futura liquidazione e subordinando l’eventuale concessione dei beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento delle predetta provvisionale entro congruo termine. Voglia infine rifondere agli imputati a rifondere le spese di rito come da separata norma.
Avvocato Maurizio Bellini per il Bologna calcio Avvocato Merlini, concludo per il Bologna football club s.p.a. Il Bologna calcio è costituito parte civile nei confronti degli imputati in relazione ai reti che sono contestati nel capo A, quindi l’associazione per delinquere e alcuni frodi sportive che riguardano la squadra del Bologna sotto due aspetti. Gli episodi di frode sportiva di cui parliamo, su cui si è costituito il Bologna riguardano il capo G che si riferisce alla partita Fiorentina-Bologna terminata 1-0 a favore della Fiorentina del 05/12/2004 arbitro De Santis, che è una partita, una frode sportiva, che ha una doppia valenza nella tesi d’accusa in danno del Bologna, sia per quello che riguarda il concreto svolgimento della partita in cui si verificò l’ammonizione di 3 giocatori del Bologna, di tre difensori del Bologna, sia in previsione del successivo impegno che il Bologna avrebbe avuto nel la giornata successiva contro la Juventus in cui queste ammonizioni mirate - nella requisitoria è stato spiegato come fosse uno dei sistemi di condizionamento delle partite – portarono alla squalifica per giocatori già diffidati quindi l’ulteriore ammonizione in quella partita fece scattare la squalifica per la partita successiva. Quindi danno di doppia specie nel singolo episodio in previsione della partita successiva.
L’altro capo d’imputazione è il capo I che riguarda la partita Bologna-Juventus terminata 0-1 con arbitraggio di Pieri del 12.12.2004 e quindi quella per la quale era stata preventivata la precedente alterazione del risultato di cui ho detto.
E vi sono poi due ulteriori capi d’imputazione: il capo A5, il capo A10 che riguardano partite in cui il Bologna non è diretto protagonista, sono le partite Chievo-Fiorentina 1-2 dell’08/05/2005 arbitro Dondarini e la partita, la più famosa di questo processo Lecce-Parma dell’ultima giornata 29.05.05 arbitro De Santis finita 3-3. Partita in cui il Bologna non è diretto protagonista ma sono le partite che rientrano nella prospettiva di quella operazione “salvataggio della Fiorentina” che portò per converso, salvandosi una squadra alla retrocessione del Bologna e quindi legittimano la costituzione di parte civile fatta dal Bologna.
Due parole per quanto riguarda il danno che sostanzia questa azione risarcitoria svolta dal Bologna. Il calcio non è semplicemente un gioco , ha degli effetti pregiudizievoli sotto l’aspetto economico che sono di assoluto rilievo. Ed è questo uno dei motivi, come dire, in questo processo emerge con piena evidenza e che giustifica anche il livello sanzionatorio che il legislatore a ritenuto di dover dedicare anche alle manifestazioni sportive che sembrerebbero essere così, di interesse dei privati non dello stato, laddove vi siano coinvolti anche interessi economici.
Sulla quantificazione del danno è stata affidata da parte di questa parte civile alla consulenza tecnica del Dr. Senese, commercialista Dr. Senese, che è stata prodotta ed acquisita agli atti all’esito dell’esame dibattimentale del Dr. Senese all’udienza d del 25/05/10. E’ una consulenza tecnica che si fonda, nella quantificazione del danni, esclusivamente sull’esame dei bilanci del Bologna Calcio e con particolare attenzione alla comparazione dei bilanci dell’annata 2004-2005, in cui il Bologna militò in serie A, con i bilanci delle successive tre annate in cui il Bologna rimase nella serie B, mettendo a raffronto specificamente quelle che sono le componenti tipiche, specifiche delle società per azioni che hanno per oggetto lo svolgimento di attività sportive, come nel nostro caso e che vanno da quelli che sono gli incassi, gli introiti relativi agli abbonamenti, relativi alla vendita dei biglietti per le singole manifestazioni, per i contributi che Lega da e ripartisce a seconda del campionato in cui militano le squadre, ai proventi televisivi che costituiscono una voce importantissima , basterà considerare che semplicemente nel 2004-2005 nel bilancio del Bologna erano presenti 23 milioni di euro di proventi per la vendita dei diritti televisivi, nell’anno successivo retrocessa in serie B, la voce scende ad 1 milione e rotti di euro. Quindi si capisce quale sia la rilevanza e la differenza.
Il totale di questa somma che quindi calcola esclusivamente il danno di natura patrimoniale per differenza è di
43.286.704,00 €.
Colgo l’occasione per una precisazione perché nell’esame del Dr. Senese, quando si parlava dei bilanci del Bologna calcio, vi fu un intervento della parte civile, Federazione gioco calcio dall’avvocato Milella parte civile, che in maniera del tutto impropria – per quanto mi riguarda anche in maniera abbastanza poco comprensibile – chiese al Dr. Senese se lui aveva guardato i bilanci del Bologna f.c. spa, tenendo conto che quei bilanci erano delle alterazioni , conseguenti alle accuse di falso in bilancio mosse a Gazzoni Frascara.
Colgo l’occasione per spiegare che ovviamente non c’entra assolutamente niente con i bilanci del Bologna f.c. 1909 spa quella che è la bancarotta e quindi le accuse di falso in bilancio che hanno riguardato il Dr. Gazzoni Frascara quale amministratore della Victoria spa che è una società che deteneva le quote ddi maggioranza del Bolgona f.c. spa. Quindi quei falsi in bilancio che venivano riportati dal difensore di parte civile della FIGC, non hanno nulla a che vedere con i bilanci del Bologna spa che sono bilanci su cui nessuna ombra e del resto chi meglio della FIGC avrebbe dovuto saperlo , perché se ci fosse stata un’alterazione di quei bilanci ci sarebbero state certamente conseguenze a livello federale.
Per quanto riguarda i reati, cosa dire, sulla legittimazione della parte civile Bologna F.C., in relazione ai reati di frode sportiva, credo non sia neppure da discuterne…l’alterazione delle gare, secondo principi che non rispondono a quelli di lealtà e di correttezza, crea certamente un danno per gli altri contendenti al medesimo campionato; soprattutto laddove, come per le quattro frodi sportive su cui s’è costituito il Bologna,in due direttamente interessata come antagonista della partita, in altre due è altrettanto interessata in quanto antagonista per la lotta per la retrocessione che vede avvantaggiata una squadra a scapito del Bologna. La legittimazione è anche affermata, richiesta, e si chiede che venga riconosciuta dal tribunale in relazione al reato di associazione per delinquere; questo perché l’associazione per delinquere, nella configurazione di questo processo, è certamente lo strumento che amplifica e che radicalizza l’entità dei danni che vengono subiti, danneggiati, dalle altre società calcistiche; è certamente, l’associazione per delinquere, reato contro l’ordine pubblico, ma non c’è dubbio che il danno che l’associazione per delinquere è in grado di determinare si rivolga particolarmente, con particolare incidenza, su quella specifica collettività, ove più ristretta della collettività generale, che venga peculiarmente aggredita dalle condotte criminose; quindi è certamente questa più ristretta collettività, che risente specificamente il danno per associazione per delinquere, individuabile in quello che è il raggio d’azione, cioè lo scopo criminoso dell’associazione per delinquere. Nel caso di specie non c’è dubbio, visto anche il tipo di contestazione, che questa particolare, piccola, più ritagliata, più ristretta collettività, direttamente aggredita dall’esistenza dell’associazione per delinquere, si configura in relazione alle società aderenti alla lega calcio che partecipavano nel campionato di Serie A nel 2004/05. Secondo l’insegnamento della Cassazione, che sto semplicemente a sintetizzare, si realizza, in questo caso, quella posizione giuridica, soggettiva, autonoma e differenziata rispetto alle esigenze generali di tutela della collettività contro i crimini che formano l’oggetto dell’associazione per delinquere che per insegnamento della Cassazione legittima, ha legittimato, è stata riconosciuta la legittimazione della costituzione di parte civile, ad esempio, dei comuni nel caso di alcuni determinati episodi, di fenomeni di associazione di stampo mafioso; si tratta di una giurisprudenza che mi limito semplicemente ad evocare senza analizzarla particolarmente…
la legittimazione, peraltro, è stata anche riconosciuta nell’ambito del giudizio abbreviato, che si è già svolto, e in qualche misura avallata anche dalla corte di Cassazione che ha avuto occasione, anticipatamente, di pronunciarsi in qualche maniera anche sulla legittimazione delle parti civili costituite.
Un’altra precisazione mi soccorre, in riferimento a quel rilievo che era stato fatto dal difensore della parte civile FIGC, sulla distinzione tra quelli che erano i soggetti interessati alla costituzione di parte civile tra il Bologna F.C. 1909 SpA, che qui è da me rappresentata, e la Vittoria SpA che è la società che era all’epoca proprietaria del pacchetto di maggioranza della società Bologna Calcio che poi è fallita e costituita parte civile a mezzo del proprio curatore; mi preme rilevare la diversità delle posizioni rappresentate in questo processo, ritenendo indubbio che il danneggiato in via immediata e diretta dalle condotte criminose di cui stiamo discutendo sia la società calcistica Bologna Calcio SpA. Il danno del socio della Bologna Calcio SpA, cioè della Vittoria costituita attraverso il proprio curatore, è certamente danno altro e diverso da quello che può essere vantato dalla società da me rappresentata e direttamente danneggiata. Non c’è problema di concorso sul medesimo danno; stiamo parlando di danni che sono completamente diversi. Faccio riferimento, del resto, ad una Cassazione che sia in sede Civile che in sede Penale si è chiaramente e ripetutamente pronunciata sulla distinzione e sulla risarcibilità del danno derivante al socio di una società dalla svalutazione della propria quota in conseguenza del danno subito dalla società; si è pronunciata in Cassazione in sezioni unite Civili del 21/02/2002, faccio riferimento ad una giurisprudenza poi confermata da Cassazione Civile ancora 8/09/2005 che dice che “
i soci di una società di capitale non hanno titolo per avanzare pretese risarcitorie nei confronti del terzo che con il suo comportamento illecito abbia danneggiato la società con conseguente depauperamento del patrimonio personale degli stessi soci per la perdita del capitale” riconoscendosi, in sostanza, l’esclusiva legittimazione della società all’azione risarcitoria nei confronti del terzo che, con la propria condotta illecita, abbia recato pregiudizio al patrimonio sociale. A me non interessa stabilire se si tratta di danno…di reato diretto; quello che mi interessa sono due danni diversi, danno immediato e diretto da reato, e il danno subito dal Bologna F.C. SpA.
Due parole sul tema del responsabile civile: il Bologna s’è costituito parte civile nei confronti di tutti i soggetti che sono imputati del reato associativo delle quattro specifiche frodi sportive, e inoltre ha ercitato, quale responsabile civile, per il fatto degli imputati Della Valle Diego, Della Valle Andrea e Mencucci Sandro, la A.C. Firenze Fiorentina SpA per il fatto, appunto, degli imputati in relazione ai capi A5 e A10 della rubrica. Gli imputati in questione, rivestono le cariche di presidente onorario (Diego Della Valle), di presidente del CDA (Andrea Della Valle), di Amministratore esecutivo (Mencucci Sandro) dell’A.C. Firenze Fiorentina SpA. Dunque non c’è dubbio che vi sia una responsabilità della società i cui organi commettano degli illeciti che naturalmente sono degli illeciti specifici di quella che è l’attività sociale svolta nell’interesse, per conto, in nome della società. Si tratta di reati che non hanno nulla a che vedere con la carica sociale rivestita, e questo tipo di responsabilità è fondata sostanzialmente sul rapporto organico in cui l’amministratore rappresenta e agisce quale società nei confronti dell’esterno. Vi è, tra l’altro, giurisprudenza che l’ha ricondotto, quindi oltre che al 2043 come fondato sul rapporto organico, anche al 2049 giurisprudenza civile, ed è la Cassazione Civile che ha fondato anche sotto questo aspetto un’affermazione di responsabilità della società per il fatto illecito commesso dai propri organi. Cito semplicemente come riferimento giurisprudenziale in Cassazione Civile, 5/12/1992 numero 12951, che ha espressamente affermato in questi termini il fondamento della responsabilità ripresa poi da una lunga serie di giurisprudenze sia Civile che Penale; mi limito a citare semplicemente la Cassazione Penale, per quanto più d’interesse, che è una Cassazione Sezione III, 3/12/2003 numero 299, laddove, allorché l’attività illecita è stata posta in essere da una persona giuridica attraverso i propri organi rappresentativi, mentre a costoro farà carico la responsabilità penale per i singoli fatti di reato, ogni altra conseguenza patrimoniale ricade sull’ente esponenziale in nome e per conto del quale la persona fisica ha agito.
Detto tutto questo, qualche considerazione anche nel merito sulla sussistenza dei reati e sull’individuazione delle responsabilità. Naturalmente la lunga, articolata, puntuale, dettagliatissima requisitoria svolta dai pubblici ministeri, mi esime dalla necessità di dover ripercorrere nel dettaglio, quindi soltanto in maniera sintetica, e solo per evidenziare degli aspetti che sono propri della parte civile da me rappresentata; perché io credo che la prospettiva che ha il Bologna Calcio nel guardare tutto l’insieme di questo processo, possa essere utile, perché si comprende…diventa una sorta di punto privilegiato di osservazione e di verifica della tesi di accusa in particolare per quel che riguarda a sussistenza dell’associazione per delinquere; perché proprio l’operazione vede danneggiato il Bologna Calcio quale contraltare dell’operazione “salvate la Fiorentina - salviamo la Fiorentina”, rappresenta un po’ il momento in cui l’esistenza di una struttura che va al di là di quelli che sono i singoli interessi delle persone coinvolte nell’alterazione di una partita, nella rappresentazione del proprio club, della propria squadra di appartenenza, si disvela. E’ proprio la struttura che in quel momento, struttura associativa, che si mette in movimento e, mettendosi in movimento, ad avviso di questa parte civile, si disvela e rende evidenti le tracce della sua presenza, un po’ la cartina di tornasole. Ricordando che il reato di frode sportiva (art.1 della legge 401 dell’89) è un reato di pericolo presunto, a consumazione anticipata, di mera condotta, quindi reato che prescinde dall’esito raggiunto, ma che riguarda la condotta di chi lo pone in essere, condotta che per quanto riguarda la specifica contestazione mossa in questo processo degli altri fatti fraudolenti, si tassativizza, si rende tipica, attraverso l’evidenziazione del dolo specifico, cioè del fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente del reale e corretto svolgimento della competizione. E su questo direi che nel momento in cui si va ad intervenire per ottenere uno schieramento pregiudiziale favorevole, rispetto ad una delle due squadre in competizione, dell’arbitro, cioè di colui che nel campo di gara ha per definizione la funzione di garantire il leale e corretto svolgimento della partita, non c’è dubbio che questo intervento volto a ottenere una pregiudiziale scelta di campo da parte dell’arbitro, sia intervento sufficiente ad integrare, sotto tutti gli aspetti, la fattispecie in contestazione. Per quel che riguarda, invece, il reato di associazione per delinquere, non sto a ripetere una fattispecie che è perfettamente nota in tutti i suoi elementi costitutivi se non sottolineando un aspetto che è tipico dell’associazione per delinquere: cioè la creazione di una struttura sostanzialmente aperta e tendenzialmente stabile in cui “pattum celerius” che avvince tutti gli associati, è un patto che va oltre il raggiungimento di uno scopo immediato, ma che persegue degli scopi associativi che sono la protrazione dell’esistenza del sodalizio al di là ed oltre la commissione dei singoli reati; ed ecco che nell’operazione, torna nel punto da cui stavo partendo, l’operazione “salvataggio della Fiorentina” si può apprezzare pienamente come la struttura si sia messa al servizio di questa operazione; una struttura che preesisteva nelle sue formazioni, che non sto a ripetere poiché ben evidenziate ed articolate nel corso dell’istruttoria, quando sorge la necessità di assumere su di sé la tutela di un interesse particolare e di raggiungere un singolo scopo si mette in movimento. Perché? Sappiamo che a fine dell’Aprile del 2005, quella che era la situazione della Fiorentina, è stata ricordata anche stamattina nel corso delle dichiarazioni spontanee rese dall’imputato Mazzini, era una situazione che la vedeva sconfitta politicamente, perché il progetto dei Della Valle di opporsi alla rielezione di Carraro, sostenendo invece il candidato Abete, alla FIGC e sulla presidenza della Lega era stata sconfitta perché si erano già riconfermati quegli equilibri politici. Ma soprattutto è la sconfitta sul campo, perché i risultati sportivi conseguiti fino all’Aprile del 2005 della Fiorentina, la rendevano soggetta non solo alla retrocessione, ma a quel disastro economico che vi ho rappresentato, ad esempio, per conto del Bologna Calcio…problemi economici importanti. Tanto più che nella Fiorentina c’era stato un forte investimento, s’è parlato di 23mln di euro che erano stati investiti proprio quell’anno della risalita in A da parte dei Della Valle. Ed ecco che il primo momento, il momento topico, in cui scatta la richiesta di aiuto e di protezione, ce l’ha ricordato ancora una volta nelle dichiarazioni spontanee stamattina Mazzini, viene da una telefonata tra Andrea Della Valle, presidente del CDA della Fiorentina, a Mazzini; telefonata del 21 Aprile 2005 numero 10435. Dopo questa telefonata, c’è una chiara richiesta di aiuto e Mazzini sposa la causa dei Della Valle.
Ha dimenticato di dire nelle dichiarazioni spontanee, questa mattina, Mazzini, che Mazzini, sappiamo dal processo, era stato l’autore ed il fautore di un vero e proprio dossier aggio nei confronti di Della Valle. Vi sono quelle telefonate molto indicative in cui Mazzini, parlando con Moggi, siamo credo a Gennaio del 2005, propone l’esistenza di un dossier contro i Della Valle e organizza, e facilita, l’incontro tra alcuni soggetti di Firenze che erano in possesso di queste informazioni che riguardavano speculazioni edilizie, corruzioni varie che si ipotizzavano, sponsorizza questo incontro che è un’operazione di dossier aggio, non aveva niente a che vedere con il mondo del calcio, ma serviva in quel momento per bloccare, o piegare, i Della Valle come avversari della rielezione di Carraro al vertice della Lega. Quindi Mazzini sarà fiorentino, sarà tifoso della Fiorentina, ma non era certamente tifoso dei Della Valle. Quando i Della Valle si rivolgono a Mazzini per chiedergli un aiuto per la squadra, Mazzini adotta il blasone della Fiorentina non per richiamo di campanile, per comunanza d’affetti…non so…l’adotta evidentemente per un interesse ben preciso. I Della Valle erano coloro contro i quali lui aveva cercato di farli fuori. Lo scopo che traluce molto chiaramente tra le telefonate che intercorrono tra i Della Valle e Mazzini, è l’intento di Mazzini di allontanare i Della Valle da un lato da Abete, perché gli rinfaccia subito in questa telefonata “
ma voi avete Abete, fatevi aiutare da Abete”, che era stato il concorrente di Carraro, e anche da direttore sportivo Lucchesi che è quello che aveva proposto di andare a comprare le partite, chiedendo quindi ulteriori investimenti in denaro dei Della Valle per andare a comprare le partite e gli arbitri che servivano per la salvezza. Il vice presidente della federazione riceve una notizia di questo genere… dice “no, quello è un metodo un po’ volgare, poco sicuro”, cioè non lo ritiene un illecito disciplinare in base al quale intervenire per la carica che riveste, è un metodo “
poco sicuro, penso io ad indirizzarvi, le cose si fanno in un'altra maniera”. E infatti questo è il punto fondamentale di questo processo, indirizza i Della Valle alla struttura, li porta da Bergamo…questi appuntamenti prima un po’
Carbonari presso il museo del Calcio di Coverciano, poi in un ristorante…li avvicina a Bergamo, intercorrono le telefonate con Bergamo a mezzo di Moggi e Giraudo, quindi arrivano al designatore arbitrale attraverso Moggi e Giraudo.
E si va ad utilizzare la struttura degli arbitri, quelli muniti delle schede svizzere, per intenderci. In questo sta la prova della sussistenza dell’associazione per delinquere. In questo si fa anche giustizia di quella tesi difensiva che stata un po’ processualmente ed anche extra processualmente avanzata “
ma così fa tutti, ma anche gli altri facevano così, io potevo parlare con il designatore ma solo per tutelare la mia squadra, parlate delle mie telefonate ma non avete visto le telefonate che faceva Facchetti, che faceva l’Inter, o che faceva il Brescia…”. Non c’entra assolutamente niente. C’è una differenza abissale. Semmai non giustificherebbe comunque perché non si è mai sentito che sia giustificativo di un reato di cui si deve rispondere…“ma lo fanno anche gli altri, ve la prendete con me”. Non giustificherebbe niente.
Ma non è così, la differenza è abissale. Perché in questo caso vediamo che la struttura si mette in movimento, all’opera, non per interessi direttamente propri, non per interessi diretti della Juventus, per intenderci, ma per interessi che sono di un’altra squadra che alla struttura si è rivolta per avere quel determinato risultato. Un signore come Diego Della Valle, che certamente non è né uno sprovveduto, né persona priva di mezzi, né persona priva di risorse, né persona priva di conoscenze, per arrivare ad ottenere lo scopo che si prefigge, deve andare a Canossa o a Coverciano che dir si voglia, deve andare da Bergamo e ci deve andare passando attraverso Giraudo e Moggi; quella è la strada, il percorso che deve compiere. Si tratta di informazioni che sono documentate dalle telefonate che intercorrono in atti, telefonata Mazzini-Mencucci del 21 Aprile 2005, 10408; quella successiva alla telefonata precedente di Andrea Della Valle, laddove Mazzini indica “
la strada è andare da Bergamo, vieni a Coverciano, vieni in una stanzetta, dici che abbiamo sbagliato, questo basta e avanza”. E’ Mazzini che il 26 Aprile del 2005 telefono a Giraudo, telefonata 11150, ed a Giraudo affida lo studio della situazione, cioè “operazione salvataggio della Fiorentina”. Ha un terminale che è Bergamo, ed ha una via che è la Juventus di Giraudo e Moggi che devono studiare la situazione. E la struttura diventa un club viola di tifosi della Fiorentina, e ancora una volta non lo dico io, ma lo dicono le parole dei protagonisti di questo processo ascoltate attraverso le intercettazioni telefoniche. Perché quando finalmente si svolge quell’incontro tra i Della Valle e Bergamo, che si concretizza il 14 Maggio del 2005, quale sia stato l’oggetto di quell’incontro e quali sino gli effetti, non dobbiamo sforzarci di ricavarli da un punto di vista induttivo, presuntivo, indiziario, perché è la diretta voce dei protagonisti che ci da conto di quale sia stato l’oggetto e di quali siano state le ricostruzioni effettuate. Uscendo da quell’incontro, c’è la telefonata di Bergamo a Pairetto, codesignatore arbitrare, la telefonata del 14 Marzo (dovrebbe essere Maggio, ndr) del 2005, numero 51811, in cui gli dice “
io stavo lavorando per te, sono stato a lavorare per te”, dice all’altro designatore “
la Fiorentina nostra”, cioè all’esito di quell’incontro, la Fiorentina è già diventata la “Fiorentina nostra”; e che in quell’incontro si siano raggiunti accordi di interesse diretto di Bergamo, ce lo dice Bergamo quando dice a Pairetto “tu stai lì, m io stavo lavorando per te”. E quando poi la già più volte citata telefonata tra Bergamo e la Fazi, sempre del giorno dopo, del 15 Maggio, numero 46185, quella che “
se è vero il 50% delle cose che c’han detto siamo a cavallo”, conservano sostanzialmente i due posti di designatori anche per l’anno a venire. E sull’intervento di Moggi, ancora una volta, ci sono le telefonate che ne danno conto; quelle di Mencucci e Mazzini, che commentano l’incontro che i Della Valle avranno con Moggi e Giraudo, che parleranno anche del problema della Fiorentina, e telefonata diretta con Diego Della Valle del 2 Maggio, numero 2741, in cui Moggi si fa carico, dice “
pensiamo a salvare la Fiorentina”…quindi Moggi è già diventato fautore della salvezza della Fiorentina e gli da dei consigli “
ti devi far capire in modo che tutti stiano più attenti”. Fino alla telefonata Moggi-Diego Della Valle, numero 3679, del 23 Maggio, quella in previsione dell’ultima giornata di campionato, l’esito di Lecce- Parma per intenderci, in cui è Moggi che dice a Della Valle…lo tranquillizza “
calmo, me la sono studiata, la Fiorentina si salva, vedrai che lottiamo e ce la facciamo”.
In definitivia la caratteristica di questo processo nella fattispecie di reato contestate è affidata ad una evidenza da parte civile indiscutibile che è quella delle telefonate intercettate.
Perché le telefonate, sotto un duplice aspetto…quelle intercettate e anche quelle non intercettate perché svolte sulla rete svizzera, quindi telefonate silenti ma non meno eloquenti nella prova del contatto che avvengono fra i vari personaggi.
Sono telefonate, quelle intercettate, in presa diretta; sono telefonate confessorie perché appare difficile andare a smontare o ad offrire un senso diverso che è non solo proprio delle parole quando si leggono, ma addirittura dei suoni e delle voci quando si ascoltano come nel corso della requisitoria del PM avete anche avuto occasione di fare per una delle più famose telefonate di questo processo.
Le schede svizzere sono una prova della struttura e dei partecipanti di questa associazione. Sull’esistenza, sulla estensione, sulla distribuzione, sulla attribuzione di queste schede ai singoli soggetti individuati non vi è ombra di dubbio, perché dovremmo semplicemente ammettere, aldilà dello scrupoloso lavoro fatto dalla Polizia Giudiziaria, dovremmo semplicemente ammettere che ognuno degli intestatari di queste schede fosse perseguitato da una sorta di suo doppio, di suo sosia, che titolare, per chissà quale motivo, di una scheda svizzera che, per chissà quale motivo, era stata comprata da soggetti riconducibili a Moggi, si muoveva in contemporanea..andava negli stessi luoghi in cui abitava, andava a vedere le stesse partite che lui arbitrava..si portava come proprio doppio un’ombra che lo seguiva in tutti i suoi spostamenti.
Ed è, l’esistenza di queste schede svizzere e dei loro intestatari, una delle prove più tangibili dell’esistenza dell’associazione per delinquere. Il canale di comunicazione riservato da utilizzare per le comunicazioni più intime e segrete che riguardano quindi finalità non ostensibili non palesi dell’associazione.
Mi avvio a concludere. Solo piccolissime battute per quello che riguarda i singoli capi di imputazione, la prova dei singoli capi di imputazione.
Sono 4 che riguardano il Bologna.
Sul capo G, incontro Fiorentina-Bologna finito 1-1 e arbitrato da De Santis il 5 dicembre 2004, quello delle famose ammonizioni in previsione di Bologna-Juve, c’è la telefonata del 3 dicembre 2004 fra Moggi e Garufi con in sottofondo, si sente anche la scheda svizzera – se non vado errato – che si ritiene intestata a
Racalbuto, dove dice chiaramente Moggi “A me quello che mi serve è Fiorentina-Bologna”. Naturalmente la Juventus è impegnata in altre partite però a lui quello che gli serve è Fiorentina-Bologna. Quello che gli serve in modo particolare è
“di avanzare nelle ammonizioni per fare le diffide. Tanto comunque ne parliamo stasera” .
E c’è anche il commento ex post dopo la partita fra Moggi e Damascelli in cui Damascelli, giornalista sportivo esperto perché le cose le vede, Moggi gli dice
“De Santis ha fatto il delitto perfetto, c’abbiamo i tre difensori del Bologna fuori squalificati tutti e tre” .
Capo I, Bologna-Juve 0-1 arbitrata da Pieri il 12 dicembre 2004. Pieri già condannato in abbreviato peraltro.
Su come si sia svolta quella partita lasciamo perdere, quello che ci interessa è il contatto testimoniato fra Moggi e Pieri attraverso l’utilizzo della scheda telefonica, quella che finisce con 958 e attribuita a Pieri, che vede conversazioni di cui non conosciamo il contenuto naturalmente fra Moggi e Pieri la sera dell’11 dicembre della durata di 10 minuti; ancora dopo la fine della partita della durata di 36 secondi; e ancora allo scoccare della mezzanotte, tanto che si è già al 13 dicembre, ancora 5 minuti di conversazione intercorrere fra l’arbitro e Moggi di questa partita.
Per il capo A5,
Chievo-Fiorentina dell’8 maggio 2005 arbitro Dondarini già condannato in abbreviato, finisce 1-2 per la Fiorentina, viene peraltro annullato un gol al Chievo nei minuti di recupero, ma questo sarebbe poco fatto, perché il commento è quello proprio delle telefonate fra Mazzini e Mencucci del 6 maggio 2005 subito dopo il sorteggio, numero 12.528, in cui
Mazzini parlando con Mencucci commenta la designazione di Dondarini come “Bel lavoro! .”
E la telefonata dell’8 maggio dopo la partita, la 12.779, in cui
Mazzini parlando con Mencucci gli chiede “Ti lamenti ancora?” . Il commento non è che bella vittoria che avete ottenuto ma “Ti lamenti ancora? .” Poi “Quando ci si mette noi….deve fare due telefonate..a me e a lui”. Si intende a Bergamo, quindi si rivendicano due telefonate di ringraziamento immediatamente dopo la chiusura della partita.
Sulla ultima partita di cui discutiamo, il capo A10, che è
Lecce-Parma arbitrata da De Santis il 29 maggio del 2005, quella partita che vede come condotta estrinseca dell’arbitro l’ammonizione di 6 giocatori del Parma, di cui 3 ammoniti dopo un quarto d’ora dall’inizio.
E’ la partita chiave ed è anche l’indubitabile riscontro probatorio della esistenza della associazione per delinquere. Qui il prologo per capire esattamente questa partita è l’infortunio che si era verificato in Lazio-Fiorentina del 22 maggio 2005, cioè siamo già nell’ambito dell’operazione salvataggio della Fiorentina e però siccome, come si dice nel calcio la palla è rotonda, che cosa succede? Che la ciambella non riesce col buco…l’arbitro Rosetti non da un rigore, evidente a tutti, per un fallo di mano commesso da un giocatore della Lazio per un fallo di mano sulla linea di porta. Avrebbe dovuto dare un rigore alla Fiorentina ed espellere il giocatore della Lazio.
Gli effetti di questo errore arbitrale sono immediati. Già nell’intervallo della partita, alle 15.46 del 22 maggio Mencucci chiama Mazzini.
Viene letta la trascrizione della telefonata. Le mail di cui parla Mazzini sono le mail che Bergamo manda nel corso dell’intervallo all’arbitro della partita. Parole di Bergamo ovviamente.
Vi è poi la
telefonata, quella
veramente palese, che interviene alla fine della partita fra Bergamo e Mazzini alle ore 18.56 , la numero 15.052, che è una telefonata in cui c’è poco da lasciare adito alle interpretazioni.
Viene letta la trascrizione della telefonata. Bergamo dice “..era tutto sistemato, non sistemato..pilotato. Purtroppo quello che mi rode è che potrebbe non bastare battere il Brescia”. Siamo quindi proiettati sulla settimana successiva e di quello che diventerà Lecce-Parma, ecco perché è importante questo prologo.
Parla Bergamo che si preoccupa che non basti alla Fiorentina battere il Brescia per salvarsi.
Nella telefonata si parla di Corvino che sta al Lecce ma che è già stato ingaggiato dalla Fiorentina…il riferimento a Corvino è che è già un uomo loro. Mazzini raccomanda a Bergamo di dare un colpettino di telefono ai Della Valle. Cioè bisogna che Bergamo chiami i Della Valle per giustificarsi di che cosa? Si deve giustificare di qualche accordo che non ha funzionato secondo quelle che erano le aspettative.
E sul fatto poi che venga…c’è un ulteriore telefonata fra Mazzini e Mencucci che è importante, la 15.061, non solo perché Mazzini riferisce di aver parlato con Bergamo e riferisce che fra il primo e secondo tempo gli ha mandato degli sms, delle mail,
“a questo demente” inteso l’arbitro. Cioè
lo scopo di Mazzini è quello di rassicurare sulla fede, che non c’è stato un tradimento. Viene letta la trascrizione della telefonata. Mencucci dice a Mazzini che può dire quello che vuole ma che la sensazione è che siano stati traditi, che è stato tradito un patto. Le cose due da fare…invece che farne una, Fiorentina-Brescia, se ne fanno due..il riferimento immediato è a Pantaleo Corvino il direttore sportivo del Lecce. Sono tutti delusi dal cattivo risultato della Fiorentina. E c’è anche la rivendicazione di quello che è stato fatto. Mazzini dice che da quando si sono incontrati le cose sono andate in un’altra maniera.
L’ultimo chiarimento che offre questa telefonata è quando c’è il messaggio di rincuorarsi.
Mazzini parlando di Lecce-Parma conclude dicendo “Ci lavoreremo tutti, e tu sai cosa voglio dire”. Quindi lasciamo perdere, di fronte a tutte queste telefonate, tutto il problema dei calcoli statistici, delle situazioni molto convulsa e complessa che c’era alla fine di quel campionato in cui le squadre che lottavano per la retrocessione erano 7/8 racchiuse in sue o tre punti, quindi c’era una somma di risultati notevolissima da tener presente. Ma lasciamo perdere i calcoli statistici, andiamo alla voce dei protagonisti.
I protagonisti hanno individuato, fin da subito, quale fosse la partita su cui bisognava intervenire. Ed a ragione hanno individuato che quella fosse la partita su cui intervenire, perché indipendentemente dall’alea che poteva essere rappresentata dai risultati del Bologna che giocava con la Sampdoria, del Chievo che giocava con non so chi, il punto certo era che a quel punto della classifica se semplicemente il Parma non avesse vinto, e con la vittoria della Fiorentina, si sarebbe determinata una situazione di parità di punteggio, a 42 punti sarebbero andate sia il Parma che la Fiorentina, e nell’ambito di una parità di punti la Fiorentina era certa al 100% di rimanere in serie A e di salvarsi perché era avvantaggiata negli scontri diretti con il Parma.
Quindi se due squadre fossero arrivate a pari punti, nel caso Fiorentina e Parma, la Fiorentina nei confronti del Parma era certa di avere il vantaggio dalla sua, la parità avrebbe comportato la matematica salvezza della Fiorentina.
Se più squadre arrivavano allo stesso punteggio, come poi si verificò perché il Bologna pareggiò con la Sampdoria e rimase ferma a 42, solo allora si faceva riferimento alla classifica avulsa. E anche che in caso di classifica avulsa la Fiorentina sarebbe stata certa della sua permanenza in serie A; tanto è vero che agli spareggi ci andarono Bologna e Parma, con l’esito poi che il Bologna venne retrocesso in serie B.
Quindi esattamente, scientificamente, si individuò fin da subito, correttamente, da parte dei protagonisti come decisiva Lecce-Parma, che era quella che il Parma non doveva vincere. Se l’avesse persa anche meglio, ma era importante che non la vincesse perché erano risultati per la Fiorentina equivalenti. Se la perdeva o la pareggiava, per la Fiorentina, era la stessa cosa.
E la missione viene affidata all’arbitro De Santis.
Dico la missione viene affidata a De Santis giacché vi è già una telefonata preliminare fra Bergamo e la Fazi del 20 maggio 2005, in cui Bergamo parlando di Massimuccio dice che gli serve anche l’ultima domenica. Quindi era già una previsione quella di avere a disposizione per l’ultima domenica, ma perché...la prova ancora una volta di quale sia stato l’intervento è legato alle telefonate, quindi ancora la viva voce dei protagonisti, prima e dopo la partita.
Non la faccio lunga, prima della partita c’è la telefonata fra Bergamo e De Santis in cui Bergamo ricorda che l’importante è che la vinca lui, la partita, l’arbitro e
De Santis dice “ Ma uno gioca per vincere e uno gioca per vincere, noi ci mettiamo in mezzo”. “L’importante è che vinca tu” gli ricorda Bergamo. E poi ci sono le telefonate dopo la partita.
Quella dei “cavalli boni”, quella in cui Mazzini ci dice oggi per millanteria rivendica il risultato raggiunto con i Della Valle.
Ci sono due telefonate che sono ancora più indicative.
Una è quella che avete ascoltato integralmente nella requisitoria del PM, e che è la telefonata che intercorre fra Mazzini e De Santis, la 19.963. Che è una telefonata che non sto a ripercorrere, ma semplicemente per dire che è una telefonata fra De Santis e Mazzini.
Interessano i protagonisti...perché si parlano? Perché alle ore 18.01, immediatamente finite le partite, De Santi sente il bisogno di riferire l’esito di questo arbitraggio a Mazzini?
Il contenuto della telefonata poi è tale che lo spiega chiaramente.
E vi è poi l’altra telefonata, la 19.957 delle ore 17.49, in cui De Santis che parla con Paoletto dice
“I primi 14 minuti ho fatto 3 gialli subito e si sono fermati”. De Santis riferisce la sua direzione di gara in questi termini
“Ho fatto 3 gialli subito e si sono fermati”. Io credo davvero che vi sia soltanto necessità di tirare le somme di quello che è un processo la cui prova riposa su dati oggettivi e sulla viva voce dei protagonisti.
In conclusione credo che sia provata la consistenza dei reati contestati e siano provate le responsabilità individuali e rassegno le mie conclusioni che, se consentito, mi esimo dal leggerle.
Si chiede la condanna di tutti gli imputati per i capi A, G, I, A5 e A10 in solido fra loro ed in solido con essi della società Fiorentina al risarcimento del danno, in una misura che complessivamente viene valutata per
43.286.704 per danno patrimoniale e per 10.000.000 sotto l’aspetto del danno non patrimoniale, come danno morale da reato, danno da lesione all’immagine ed al titolo sportivo, con condanna al pagamento di
una provvisionale non inferiore ad euro 15.000.000 stante l’entità della prova del danno fornita, e con condanna alla refusione delle spese di costituzione e difese, come da nota che si allega.
Avvocato Sacchi Morzani per Victoria, “Fallimento Victoria” Premetto che sarò sintetico anche perché è inutile ripercorrere le discussioni precedenti che hanno già arato tutto il tema probandum.
Solo una precisazione che, sentendo un po’ le chiacchiere fra i colleghi, è doverosa: è evidente che “Victoria 2000 srl fallimento” rappresenta gli interessi del ceto creditorio, non quelli degli amministratori sotto processo a Bologna. Ceto creditorio ha interesse a capire se il fallimento è stato cagionato sia da condotte eventualmente illecite dei suoi amministratori sia da altre condotte illecite, attribuite in sede d’accusa ad altre persone in questo processo.
Quindi non è che un danno esclude l’altro, una condotta di danno esclude l’altra.
Premessa che fa il paio con una conoscenza che il Tribunale non può avere perché a Bologna i falsi in bilancio e le condotte di bancarotta preferenziale a vario titolo sono state archiviate con decreto del Gip in data 6 ottobre 2010 nell’ambito del procedimento penale che ho citato nelle brevi note di udienza che accompagneranno le conclusioni.
Ciò detto Victoria nel 2004/2005 era proprietaria esclusiva di Bologna Football club, che a sua volta ne costituiva l’unico asset, o core business come viene definito negli atti.
Ciò detto Victoria si è costituita per 4 capi di imputazione. Uno, che è il capo A, per il reato associativo, e per 3 frodi sportive.
Le prime due riguardano la prima fase del campionato, il capo A10 riguarda l’esito della seconda fase di campionato dopo la conversione della Fiorentina al sistema dominante.
Non ripercorrerò tutto l’excursus già ripercorso dal legale del Bologna Football Club che è stata la conduzione dell’ultima parte del Campionato pro-Fiorentina, però alcune considerazioni fatte stamattina dal Mazzini meritano qualche considerazione. Nel senso che..mi sono segnato tre affermazioni.
La prima riguarda il fatto che sostanzialmente tute le squadre ricevevano aiuti alla pari. Mi chiedo come possa essere compatibile questa affermazione con la telefonata intercorsa fra Mencucci e Mazzini dove Mazzini .
Viene letta la trascrizione della telefonata. Quindi esistono soggetti passivi sacrificabili in quel campionato.
Altra dichiarazione di questa mattina: “Non si vince con le chiacchiere ma con i valori tecnici.”
Come fa questa dichiarazione ad essere compatibile con il prosieguo di quella telefonata?
Viene letta la trascrizione della telefonata. Come fa questa conversazione ad essere compatibile con
“Non si vince con le chiacchiere ma con i valori tecnici.” Terzo punto in riferimento alle dichiarazioni di questa mattina, il riferimento è all’arbitraggio di Rosetti. Lazio-Fiorentina, dove l’arbitro Rosetti fa un errore arbitrale dal punto di vista diciamo degli odierni imputati. Ma quello che succede dopo quella telefonata è la riprova che ci fosse un’organizzazione che gestiva le partite, perché si dice...è una telefonata fra
Bergamo e Mazzini. Viene letta la trascrizione della telefonata. E’ evidente il riferimento, che viene fuori dalle altre telefonate, relativa all’ultima giornata di campionato dove le partite non sono più una ma diventano tre.
Nelle dichiarazioni spontanee di questa mattina, quando non si sa quale spiegazione alternativa dare al contenuto ci si trincera dietro al clima canzonatorio di millanteria. Allora io mi chiedo come potrebbe essere spiegato altrimenti quello che viene definito un patto d’onore, nell’ambito di una delle prime conversazioni dopo il 21 aprile, e come si possano spiegare le conversazioni successive all’ultima giornata di campionato Lecce-Parma, quelle dove si parla di
“operazione chirurgica perfetta..ad alti livelli..l’equipe ha funzionato bene..etc etc”. Dato certo, siccome non si può se non fare delle ipotesi su come sarebbe andato quel campionato in assenza di eventuali ingerenze indebite, che sarà il Tribunale che dovrà valutare, un dato certo è la retrocessione di alcune squadre di calcio, fra cui il Bologna, unico asset di Victoria.
Passando velocemente al danno, perché anche sul danno questa parte civile si trova in una situazione estremamente facilitata da quelli che sono gli atti di questo processo, perché la parte civile si affaccia al processo con una valutazione nel quantum già fatta dall’ausiliario CTU del tribunale civile di Bologna in sede di fallimento nel dicembre del 2007. La CTU del prof. Bastia il quale, non senza gravi censure all’operato degli amministratori, dice
“nonostante tutto ciò, la retrocessione del Bologna calcio ha determinato una repentina e improvvida svalutazione pari a 36,4 milioni di euro foriera di gravissime e immediate ripercussioni sui principali fattori di redditività”. Ora la valutazioni del prof. Bastia, che ripeto è un CTU non un consulente di parte, oltre che fondarsi sulle valutazioni dei bilanci che il Tribunale ha trovano riscontro su due documenti che consentono di verificare il valore concreto della società sportiva prima e dopo il fallimento.
Victoria nel 2001 ha ceduto il 10% della squadra di calcio a tal Tralli, proprietario di un’altra società bolognese, per il valore di 6 miliardi di lire. Tralli in quella trattativa si è impegnato per altro ad acquistare altro 40%, per arrivare alla metà delle quote, per circa 17 milioni di euro. Il conto è presto fatto: il 100% della squadra vale oltre 30 milioni.
A quanto viene venduto il Bologna Football Club nell’ottobre del 2005, quindi dopo la retrocessione in serie B? Viene venduto a 924.000 euro alla nuova proprietà. E’ evidente che il prezzo di vendita dipende dal minor interesse economica che la serie cadetta ha.
Per cui nel caso di specie, per quanto riguarda il danno patito da Victoria che è un danno diretto perché se io ho quell’unico bene e, in ragione di condotte illecite, quell’unico bene viene cancellato, io proprietario ne patisco un danno diretto, che viene stimato.
Per cui credo che la valutazione del quantum per quanto riguarda il danno diretto sia già stata fatta dal Tribunale Civile di Bologna, e che per tanto in questa sede il Tribunale, qualora dovesse ritenere responsabili gli imputati per i fatti a loro addebitati, abbia gli strumenti necessari anche per pronunciarsi anche per il risarcimento dei danni.
Deposito le conclusioni scritte per quanto riguarda la Parte Civile che recitano
“disattesa ogni contraria istanza di ricezione e difesa....condannare gli imputati ad integrare il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti nella misura di 32 milioni di euro.... Voglia altresì condannare gli imputati al risarcimento dei danni morali come riterrà di giustizia...si chiede di condannare gli imputati al pagamento di una provvisionale pari a un sesto del danno stimato dal CTU di Bologna, quindi 5 milioni di euro, e conseguentemente condannare anche in solido gli imputati i responsabili civili ritualmente citati da codesta parte civile ovvero Juventus FC e AC Fiorentina.” Deposito le conclusioni con allegato le note spese.
Avvocato Bonzano per la RAI Preannuncio che saranno delle conclusioni pressoché telegrafiche.
Credo la RAI abbia assunto in questo procedimento un atteggiamento di assoluta compostezza e pacatezza.
Tuttavia sono atteggiamenti che non hanno nulla a che vedere con forme di ambiguità, come pure in contesti diversi da questo, vale a dire organi di stampa, è stato in qualche modo sostenuto a fronte del reintegro dell’odierno imputato dott. Scardina nel ruolo a fronte di un lungo periodo di sospensione.
Tutto questo non ha nulla a che vedere con atteggiamenti ambigui o oscillanti da parte dell’Azienda ma dipende semplicemente, come è noto a qualsiasi operatore del diritto, da quelle che sono le esigenze dettate dai tempi del procedimento disciplinare e da quelle che sono le conseguenze che il datore di lavoro, ove ecceda nei tempi propri del provvedimento disciplinare in conseguenza alle quali sarebbe esposto, ove dovesse eccedere rispetto a questi tempi.
E quindi, come sempre ha fatto, l’Azienda si rimette a quali saranno gli esiti di questo procedimento per valutare poi che efficacia, che effetti possano avere anche eventualmente in sede disciplinare.
Questo atteggiamento di compostezza e pacatezza è emerso, senza credo tema di smentita, fin dall’atto di costituzione di parte civile e, come noto, ha avuto oggetto non di tutte le contestazioni oggetto di questo procedimento ma viceversa soltanto quella di cui al capo A, vale a dire la condotta associativa in ordine alla quale la RAI realmente assumeva di aver subito un danno gravissimo, come avrò modo di chiarire a breve.
Questo atteggiamento di pacatezza è stato frutto di una esigenza di mantenere un approccio che risultasse in futuro del tutto scevro da stigmatizzazioni eventuali, nel senso di una personalizzazione nel confronto o peggio di una persecuzione del singolo.
Proprio tale atteggiamento credo ci consenta di guardare agli esiti dell’istruzione dibattimentale con un lucido realismo e soprattutto con adeguata concretezza.
Ebbene questa concretezza ci impone di guardare alle conclusioni cui è pervenuto l’ufficio del PM in termini di completa, totale, condivisione.
E’ indiscutibile che la Procura, in questa vicenda processuale, abbia compiuto uno sforzo mostruoso, perché soprattutto nella fase delle indagini preliminari è approdata a risultati, devo dire, sorprendenti sia in termini quantitativi sia in termini qualitativi. Tanto sorprendenti, e frutto di un impegno tanto gravoso che in molti è sorto il dubbio che l’istruzione dibattimentale mai avrebbe potuto offrire conferma, riscontro, a tutti quegli elementi che erano emersi in maniera così significativa nel corso delle indagini preliminari. In molti è emerso il dubbio che quegli esiti, certamente gravissimi sotto il profilo indiziario, probabilmente non avrebbero potuto raggiungere nella loro complessità dignità di prova in ordine alla penale responsabilità degli imputati.
Ebbene all’esito della istruzione dibattimentale chi nutriva questi dubbi, o forse chi confidava in questi dubbi, credo sia rimasto profondamente deluso.
L’istruzione ha puntualmente riscontrato l’ipotesi accusatoria che, per quanto fosse possibile, è uscita addirittura corroborata, rafforzata rispetto alle risultanze investigative.
Ovviamente non posso ripercorrere l’istruzione dibattimentale. Lo ha già fatto il PM e i colleghi di parte civile che mi hanno preceduto.
Tuttavia credo che almeno tre elementi debbano essere presi, almeno in termini generici, in doverosa considerazione dal Tribunale per quello che riguarda specificamente la posizione della RAI.
Primo elemento di tipo testimoniale, secondo di tipo documentale, terzo delle intercettazioni.
Quello testimoniale, citerei una testimonianza per tutti, quella di Venerato. Potrei citare altri giornalisti, potrei parlare della Sanipoli..penso che quelle di Venerato sia la testimonianza più eclatante, ci some nonostante i tentativi di giustificare determinati atteggiamenti, determinati interventi, determinate interviste fatte o non fatte, tempi di un’intervista in un modo piuttosto che in un altro, modalità di un’intervista in un modo piuttosto che in un altro, interlocutore scelto in un’occasione in un contesto piuttosto che in un altro, ebbene penso siano l’emblema di quello che poteva forse immaginarsi essere soltanto un sospetto ma così vedremo non è, è in realtà purtroppo l’amara verità di questo processo.
I documenti, ancora una volta una prova documentale per tutti: le griglie.
C’è una singolare ciclicità e una singolare rispondenza fra quello che è il livello delle partite che dovevano essere commentate, le partite di prima fascia, e quella che è la scelta dei commentatori, quella che è la scelta dei giornalisti...ci si rivolge a giornalisti precari non a giornalisti stabili, e si
ignorano professionalità di assoluto rilievo, ne cito una per tutti, la Sanipoli che invece aveva un rapporto stabile con l’Azienda già da molti anni.
E infine le intercettazioni, ancora una volta una per tutte. Ce ne sarebbero decine..centinaia. I rapporti fra Scardina e Moggi in particolare ma anche fra Scardina e altri soggetti, Venerato in testa a tutti...chiariscono un sistema che è quello descritto dall’accusa.
Ma una telefonata è emblematica davvero.
E’
Scardina che chiama Moggi, non il contrario. E
lo rassicura che la domenica successiva che la Sanipoli sarà inviata a una partita di terza fascia “così impara a fare domande stronze”. Il problema è che un giornalista del servizio pubblico radio televisivo non può fare delle domande, se del caso anche fastidiose..se volete anche provocatorie..se volete volte a far chiarezza su alcuni episodi, perché quelle domande non sono frutto di una professionalità..non sono frutto di un desiderio di informazione, ma sono domande che turbano gli equilibri e dunque sono domande stronze.
Allora
la conclusione alla quale si perviene è che purtroppo il sistema, se così possiamo definire l’associazione criminale così come è stata dipinta nel corso di questa istruzione dibattimentale, incideva non solo e non tanto nel regolare andamento del campionato, non solo e non tanto sul regolare esito delle scommesse e dei giochi legati al campionato di calcio, ma
incideva anche nell’informazione. E nell’informazione, o se volete dall’informazione, trovava un appoggio tanto utile quanto vergognoso.
E vengo al punto..la RAI non è una società qualunque. La RAI è una società a totale partecipazione pubblica e soprattutto è una società che è concessionaria del servizio pubblico radio televisivo.
Come noto alla base del contratto vi è l’obbligo, non la facoltà o il diletto per la RAI, di fare informazione...l’obbligo di fare informazione. E’ ovvio che nel concetto di informazione debba ricomprendersi anche l’informazione sportiva. Ebbene questa informazione sportiva è stata indirizzata, veicolata o distorta.
E dunque è stato frustrato quello che è il compito fondamentale ed irrinunciabile della RAI al solo fine di favorire il sodalizio. E questo contributo di disinformazione offerto al sodalizio da parte degli odierni imputati non è affatto un contributo trascurabile, non è un contributo marginale, non è un contributo di contorno, non è un contributo che c’era o non c’era poco sarebbe importato, è un contributo significativo. E’ un contributo, se volete, per certi versi addirittura risolutivo, forse più importante rispetto ad altri contributi. E dico questo perché è un contributo volto ad occultare alla vista del mondo sportivo, del mondo di coloro che seguono il calcio, quello che era il sistema ideato, gestito e partecipato dagli odierni imputati.
E’ evidente che si tratti di un fenomeno gravissimo e in RAI, o sulle televisioni nazionali, va in onda un servizio politico che va in onda 5 secondi in più o 5 secondi in meno rispetto allo spazio che si è concesso ad un altro soggetto...si parla di una televisione fatta bene o fatta male..se è giusto mandare in onda un reality piuttosto che un’altra cosa...se è giusto mandarla in una fascia piuttosto che in un’altra..qui abbiamo mandato in onda l’esatto contrario di quello che doveva essere mandato in onda, cioè non informazione ma disinformazione.
Disinformazione volta a coprire, ad occultare, ciò che era il sodalizio criminoso. Pertanto non credo di dovermi soffermare più di tanto sull’entità del danno patrimoniale e non patrimoniale che la RAI ha subito in ragione delle condotte che sono state poste in essere e concludo con la richiesta di condanna riguardo al solo capo per la quale la RAI è costituita parte civile, vale a dire il capo A, alla condanna al
pagamento in solido del risarcimento del danno nella misura di euro 10 milioni, anche tenuto conto dalle valutazioni che sono state fatte dalla Corte dei Conti nell’ambito del giudizio erariale, nonché al pagamento delle spese di costituzione e difesa, ed infine la condanna al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di 1 milione.
M. Barbato, A. Staffieri, P. Cicconofri Tutte le trascrizioni di calciopoli