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Farsopoli di M. BARBATO del 10/07/2011 09:44:28
Radiazione Moggi: ancora fermi al 2006!

 

Appello radiazione dell’08/07/2011, Corte di Giustizia Federale.

Avvocato Paco D’Onofrio

Questo giudizio di appello merita una piccola integrazione alla luce degli ultimi avvenimenti che stanno per coinvolgere questo ordinamento associativo perché, benché afferenti ad una questione evidentemente satellitare rispetto all’odierno tema decidendum, riteniamo che possano essere in qualche modo degli elementi costitutivi di quella questione afferente al tema odierno.
Mi riferisco all’iniziativa che la Procura Federale ha formalizzato nei giorni scorsi nei confronti di una serie di tesserati in ordine a una questione più ampia relativa alla assegnazione dello scudetto all’Inter per la stagione 2005/2006.
Questo perché, benché il tema sia diverso, fornisce degli elementi di riflessione rispetto all’odierno procedimento.
Perché noi siamo oggi qui in quanto la sentenza di primo grado difetta del doveroso ossequio rispetto all’indicazione del CONI che ha chiesto di attualizzare l’odierno procedimento, che avrebbe dovuto avere nelle sentenze rese nel 2006 solo il presupposto dell’iniziativa, e non già trovare in quelle sentenze la motivazione.
E il motivo per cui si richiama il procedimento parallelo è perché non riusciamo a capire come la Giustizia Sportiva sta trattando, si spera senza disparità di trattamento, questi due procedimenti.
Perché mentre il tempo sembra scorrere per l’altra questione...si arriva alla prescrizione secondo la Procura, per quanto riguarda il nostro assistito il tempo sembra essersi fermato al 2006, perché anche prima il deferimento e poi la sentenza di primo grado si sono espressi in modo non favorevole nei confronti di Moggi chiedendo, la Procura, e sancendo, la Commissione, la proposta di radiazione in alcun modo motivando quali sarebbero quei presupposti che oggi sorreggono quella decisione.
E quindi ci chiediamo come mai il tempo sia trascorso per alcuni accadimenti, coevi al caso che stiamo trattando in questa sede, e il tempo che è trascorso fino alla prescrizione, mentre nel caso di Moggi il tempo è ancora fermo al 2006.
Questo argomento trova una sponda anche sul tema delle prove. Nel giudizio di primo grado, la Procura prima e la Commissione poi, non ha inteso considerare le prove emerse dal 2006 in poi....prove che, attenzione, sussistevano già nel 2006, non furono vagliate per motivi che conosciamo, ma esistevano...mentre la stessa Giustizia Sportiva ha avviato, proprio per l’esistenza di queste nuove prove ha avviato, e la Procura ha concluso, un procedimento in ordine ad altri tesserati, addirittura considerandole talmente fondanti da ritenere che possano essere comprese nell’illecito sportivo e non nell’art. 1.
Quindi le prove emerse dal 2006 in poi la Giustizia Sportiva le conosce, le ha valutate... non capiamo come mai queste prove non possano trovare ingresso, in modo irragionevole, in questo procedimento, cristallizzato nel 2006 a dispetto di un panorama probatorio diverso.
E concludo ponendo l’attenzione ed invocando un principio di giustizia sostanziale.
L’autorevolezza del Collegio che componete è l’ultima espressione che questa difesa può invocare in ambito federale, e ci auguriamo che la decisione che prenderete sia sicuramente ispirata a caratteri di giustizia formale, ma principalmente di giustizia sostanziale..perché attualmente non il difensore, non lo studioso di diritto sportivo, ma diciamo l’osservatore di questo movimento osserva che gli stessi fatti, o forse addirittura fatti ben più gravi, saranno privi di conseguenze giuridiche per intervenuta prescrizione e che fatti coevi ai medesimi, di natura meno grave perché derivanti solo dall’art. 1 comma 1, dopo 59 mesi suggeriscono la radiazione.
Chiedo quale sia quel principio di giustizia sostanziale che consenta un esito così difforme, che vi sia una disparità di trattamento così evidente. Perché quello che attualmente è l’osservatore nota che gli stessi fatti hanno da un lato determinato una sorta di impunità e dall’altro una sorta di condanna ed un accanimento sanzionatorio, perché ci si ricorda dopo 59 mesi, a dispetto di prove diametralmente opposte rispetto all’originale quadro accusatorio, di questa pendenza che l’Ordinamento Sportivo improvvisamente avverte come insostenibile e decide di procedere....modificando le norme in corso, norme evidentemente ad personam....sono uno dei pochi casi di norme ad personam sfavorevoli...in genere il nostro paese conosce altre norme ad personam o si interroga su queste norme, che evidentemente credo siano contrarie ai principi di Giustizia Sostanziale.
Grazie

Avvocato Prioreschi

Tratterrò due temi che non sono stati neanche trattati nell’atto di appello, sono stati sfiorati...dirò cose diverse.
Non è che abbiamo scritto molto e quindi... sappiamo che voi siete abituati a leggere approfonditamente quello che scriviamo e quindi evitiamo ripetizioni inutili.
C’è un vecchio proverbio veneziano del ‘700 che dice che per vin cere una causa serve aver ragione, saperla rappresentare ed aver chi la intenda.
Ora noi riteniamo, per quello che vi abbiamo scritto in primo grado, di aver ragione...riteniamo anche, visto che siamo così in tanti, che almeno qualcuno di noi sappia rappresentarlo...ecco noi speriamo di trovare in voi qualcuno che la intenda.
E allora devo dire in onestà di avere qualche dubbio in proposito. Perché noi ci troviamo ad essere giudicati in Appello da un Organo che, nel suo consesso a sezioni riunite, aveva espresso in relazione alle ipotesi di radiazione prima dell’entrata in vigore del nuovo CGS, aveva stabilito che quelle proposte di radiazione contenute in quelle sentenze erano nella sostanza delle radiazioni automatiche. Ed allora ho detto...mah...in questa ottica di grande scetticismo sono andato a riprendere il parere che la sezione consultiva, sancito nel comunicato ufficiale 231 del 2009/2010.. sono andato a rileggere il parere.
E devo dire che non ricordavo che c’era un passaggio che ha fatto ritornare in me un certo ottimismo – Prioreschi legge un passo di quel parere – nell’affrontare la questione nel chi avesse il potere di mettere questa radiazione ha scritto “...è evidente che la valutazione della particolare gravità non potrebbe che essere il frutto di una cognizione integrale della vicenda. Occorrerebbe dunque il riesame di tutto il materiale probatorio ed una sua valutazione ex novo”.
Allora questo che ha detto la Sezione Consultiva è esattamente quello che noi abbiamo detto e scritto, inascoltati, alla Commissione Disciplinare. La verità è anche quello che via ha detto l’Alta Corte del CONI con la nota decisione del 2011.
Noi avevamo detto che se questo giudizio disciplinare ha un senso voi lo dovete fare a cognizione piena. Voi non potete far finta che in 5 anni non è successo nulla e vi potete fermare a quello che vi è stato sottoposto, attentamente selezionato, nel 2006. Voi dovete giudicare anche le nuove prove emerse a Napoli, che sono prove che si sono formate a dibattimento non atti di indagine selezionati dai Carabinieri.
C’è stato risposto “No..noi non possiamo valutare le nuove prove, perché noi dobbiamo giudicare sulla base delle sentenze rese”.
Vi abbiamo già detto, inascoltati, che significa giudicare sulle sentenze rese? Quando mai si giudica su una sentenza e non già sulla contestazione di un fatto?
Ecco perché la Sezione Consultiva aveva messo quell’inciso sul parere.
E sostanzialmente la Commissione Disciplinare dice “No, noi ci dobbiamo fermare alle sentenze rese”.
E’ esattamente l’esatto contrario di quello che ha scritto la vostra Sezione Consultiva. E contrasta non solo sui principi costitutivi del nostro Ordinamento, quello che dice l’art. 111 della Costituzione sul “Giusto processo”, ma contrasta anche con le norme dell’Ordinamento Sportivo...non devo certo ricordare a voi l’art.33 n. 2 dello Statuto Federale sul rispetto della garanzia dell’esercizio di difesa per gli incolpati e l’art. 41 n.9 del Codice di Giustizia Sportiva che da ampia facoltà di prova alla Commissione Disciplinare nei procedimenti per illecito sportivo e contrasta, questa decisione della Commissione Disciplinare che abbiamo impugnato, con il 4.1 del Codice di Giustizia Sportiva emanato dal CONI. E contrasta, soprattutto, con quello che vi ha detto l’Alta Corte del CONI e che io mi permetto di ricordare nei passaggi essenziali: “...in questo contesto l’Organo Giudicante non resta vincolato ad irrogare la sanzione stessa, la stessa sanzione non può pertanto configurarsi come atto dovuto e vincolato senza alcuna valutazione rispetto alla precedente condanna.....ma comporta necessariamente un ulteriore valutazione discrezionale con maggior obbligo di motivazioni in relazione alle posizioni attualizzata su cui incide. Sarebbe stato inutile e non ragionevole affidare ad un organo giustiziale un compito meramente applicativo privo di una necessaria valutazione discrezionale.”
È esattamente quello che aveva scritto la Corte di Giustizia nel parere consultivo ed è esattamente l’opposto di quello che ha fatto la Corte Disciplinare. Perché la Corte Disciplinare, ancorché abbia riempito questa sentenza dicendo in più passaggi “La radiazione non è automatica, bisogna valutare...bisogna fare...” quando poi è arrivato il momento di valutare si è fermata sulla base delle sentenza rese, e non ha consentito a Luciano Moggi di esercitare il diritto di difesa...perché non c’è difesa da una sentenza che la stessa Giustizia Sportiva ritiene essere passata in giudicato...chi di voi mi sa spiegare come si può difendere una persona da un contenuto di una sentenza io sono pronto a fare tanto di cappello.
Allora io voglio dire se questi principi, quello del contraddittorio...quello del giusto processo...quello dell’esercizio del diritto di difesa, sono stati inseriti sia nello Statuto Federale sia nel CGS allora io credo che queste norme debbano essere applicate altrimenti io non capisco perché siano stati inseriti. Allora o ci consentite di difenderci ed allora io dico che dovete applicare queste norme oppure le norme, tanto di modifiche la Federazione ne fa tante, allora togliete dallo Statuto...togliete dal CGS queste belle parole del rispetto del principio di contradditorio...del principio del diritto di difesa....perché tanto voi non lo consentite, non ci è stato consentito, e così potete sanzionare e radiare le persone...se è uno è alto, se uno è basso, se uno è bello, se uno è brutto...noi non veniamo qui a perdere tempo e siamo tutti più felici.
Le sentenze rese sono la base non il punto di arrivo.
E quindi non si può non tener conto di elementi nuovi che oggi sono sotto gli occhi di tutti, e dico oggi per dire proprio oggi...diciamo ieri o l’altro ieri, anche in relazione alla nota vicenda della relazione sull’archiviazione sulle altre telefonate.
Seconda questione. La Commissione Disciplinare ha travisato completamente quella che era stata la nostra di questi fatti nuovi che abbiamo cercato di introdurre nel giudizio disciplinare di radiazione, e cioè tutte le prove. Noi abbiamo prodotto un cd con tutte le intercettazioni nuove e tutti i verbali di dibattimento del processo di Napoli. E abbiamo che se voi valutate attentamente quanto emerso da questi atti viene meno il principio del presupposto della irrogazione della sanzione, ma comunque viene meno almeno la gravità del fatto. Perché Moggi era stato sanzionato perché attraverso un rapporto esclusivo con i designatori aveva alterato il principio della terzietà del settore arbitrale a vantaggio solo della Juventus. La Juventus era l’unica squadra favorita da questo rapporto esclusivo con i designatori.
Quello che ha scoperto il Procuratore Federale oggi, è il contenuto della richiesta di archiviazione – a parte il fuor d’opera, Procuratore, sulla Juventus e sul suo comportamento che, a mio giudizio, non poteva essere oggetto di valutazione da parte sua perché già sanzionato e perché non faceva parte di quelle telefonate – dicevo che viene meno il principio di gravità perché abbiamo scoperto tutti, e soltanto un cieco o un sordo non potrebbe capirlo, che quel rapporto di Moggi non era esclusivo, perché con Bergamo con Pairetto con Mazzei e con quant’altro ci parlavano tutti. E parlavano nei termini che abbiamo saputo...parlavano nei termini di illecito sportivo diretto, non di illecito strutturato come si è ipotizzato per Moggi.
Noi non abbiamo detto “Tutti colpevoli, nessun colpevole”, noi abbiamo solo detto che la valutazione oggettiva di quei fatti faceva venir meno la gravità dei fatti, perché la sanzione era stata emessa esclusivamente perché il rapporto esclusivo aveva come conseguenza una disparità di trattamento a favore della Juventus e in danno delle altre squadre.
Ecco..le altre telefonate dimostrano che tutto questo è venuto meno o è stato notevolmente attenuato.

Io sono curioso di capire se questa Corte riesce a superare anche quello che aveva scritto la Sezione Consultiva e a trovare il cavillo per dire “Sì, è vero, la Corte Consultiva ha detto questo, ma noi ce ne infischiamo e la pensiamo in maniera diversa“.
Siete tutti giuristi di primo ,livello e non ho dubbi...ma non è una sfida, signor Presidente.
Ma sa perché le dico questo? Perché quando si tratta di Moggi noi ci siamo abituati a leggi ad personam, perché nel 2006 è stato coniato l’illecito strutturale..perché nel 2011 è stata creata la norma sulle sentenze rese, che è una cosa che grida vendetta non solo al cospetto di Dio ma anche degli uomini, è stata fatta qualche modifica al CGS sempre ad hoc sempre per Moggi, e quindi non mi meraviglierei se uscisse una sentenza che riesce a superare anche quello che avete detto l’altro ieri.
Ultimissima cosa, anche sollecitando i poteri di ufficio che lei ha.
Noi riteniamo che la radiazione di Luciano Moggi sia prescritta. Lo riteniamo sulla base di un ragionamento elementare.
Non sto a ricordare a voi che l’art. 18, primo comma, del vecchio CGS prevedeva per le infrazioni una prescrizione di quattro anni, della quarta stagione successiva al compimento del fatto. Non c’è dubbio che la prescrizione è norma sostanziale e non processuale, d’altra parte la ha applicata giusto l’altro ieri il Procuratore Federale per....su questo siamo d’accordo (Prioreschi si rivolge direttamente a Palazzi), io per la verità su questo sono d’accordo, non sono d’accordo che è prescritto il comportamento dell’Inter, ma poi magari dopo glielo dico che così forse le potrei suggerire di riaprire il procedimento...quindi è norma sostanziale e si applica quella più favorevole.
Allora i fatti sono avvenuti nella stagione 2004/2005 e quindi si sarebbero prescritti al 30 luglio 2009. Nel maggio 2006 è iniziato un procedimento e quindi la radiazione viene interrotta. Vengono emesse delle sentenze e, secondo la nota regola che la prescrizione ricomincia a decorrere dal momento in cui è interrotta, a seguito delle sentenze del 2006 l’ulteriore termine è il 30 luglio 2010.
E allora a questo punto ci rivolgiamo anche noi alla norma che hanno introdotto con il complicato comunicato 143..siccome si è voluto fare per Moggi un nuovo procedimento disciplinare, è chiaro che stai procedendo nei miei confronti per un fatto che io ho commesso nel 2004/2005. E quando tu fai la norma ad hoc, e cioè il marzo del 2011, questo termine, il termine quadriennale previsto dal vecchio CGS, era già decorso. E quindi non mi puoi riprocessare oggi per un fatto commesso nel 2004/2005.
Questo mi pare che sia un principio.
Fra l’altro faccio notare che la norma di cui al comunicato 143, definiamola norma pseudo regolamentare..quella sulla base delle sentenze rese che certamente non può andare ad incidere né sulla norme sostanziali contenute nel CGS, che è un ramo certamente superiore e che certamente è una norma che non ha intaccato assolutamente quelle che è la prescrizione che è prevista dal CGS.
Quindi segnalo sul punto una vostra decisione, quella del caso Agricola.
Fra le nostre conclusioni, richiamando i poteri di ufficio,oltre a riportarvi alle conclusioni contenute nell’atto di appello, in estremo sub ordine dico che Moggi non poteva essere radiato perché il giudizio era prescritto.

Avvocato Rodella

Presidente, veramente una cosa brevissima.
Mi piaceva richiamare una eccezione sulla quale la Commissione ha sorvolato completamente, non ha speso neanche una parola, che è di natura sportiva, e cioè l’inapplicabilità della decisione di preclusione verso Moggi, che è in contrasto per difformità ad una norma di rango superiore che è il codice della FIFA.
Ricordo che l’art. 33 dello Statuto Federale richiama, in materia di sanzioni per i dirigenti, il Codice Disciplinare della FIFA, alle quali le singole Federazioni devono necessariamente attenersi.
L’art.35 della FIFA che è richiamato dall’art. 33 dello Statuto Federale dice che la durata massima della sanzione prevista per i dirigenti sportivi è della durata di 5 anni, con un'unica possibilità di deroga, l’art.55, che dice che la sanzione di preclusione possa essere irrogata solo in ipotesi di corruzione, che si tratti di corruzione molto grave, e soprattutto che vi sia recidiva.
Quindi ritengo che in questo caso non si graviti né in un contesto di corruzione né in un contesto di corruzione molto grave né tanto meno che vi sia stata recidiva.
Per questa semplicissima ragiona, per la quale però la Commissione Disciplinare non ha speso nemmeno una parola, io vi chiedo di pronunciarvi su questo tema.

Prof. Tedeschini

Parla della Corte Europea per i Diritti dell’Uomo (CEDU), e del non rispetto da quanto previsto dalle norme di quest’Organo.

Replica Palazzi

Farò un esposizione che riguarda anche gli altri imputati, soprattutto il dott. Mazzini.
Ritengo che siano tutte infondate le eccezioni sollevate.
Faccio i complimenti alla brillantezza e alla eleganza delle tesi sostenute dalle difese, però devo dire che le loro tesi scontano dei vizi di origine volendo trasporre a questo tipo di procedimento le regole che invece valgono sotto il profilo sostanziale, perché sotto il profilo formale valgono anche per questo procedimento, e da questo vorrei partire.
Voglio anche dire che questa impostazione che era stata data, discutendo dei casi di Mazzini e Giarudo, hanno trovato pieno riscontro ed avallo in quello che è stato la decisione, seppure sotto tanti aspetti obiter dictum, da parte dell’Alta Corte del CONI.
Perché? Perché in questo caso si deve tener conto di qual è il tema decidendum, l’oggetto di questo procedimento. È un procedimento che attiene alla irrogazione della sanzione della preclusione, che la stessa Alta Corte ha definito sanzione aggiuntiva accessoria, che secondo il codice previgente, secondo quello che prevedeva l’art. 14 del previgente CGS, era una fattispecie a formazione progressiva, perché c’era la pronuncia dell’Organo giudicante che irrogava 5 anni , c’era la proposta al Presidente Federale e poi c’era l’adozione di un provvedimento autonomo discrezionale da parte del presidente Federale, eventualmente del provvedimento di preclusione.
Il novo CGS in realtà ha modificato, sotto il profilo della competenza, questo tipo di procedimento e di fattispecie, che quindi è diventata non più da fattispecie a formazione progressiva in quanto ha attribuito ad un unico organismo ed organo giudicante la facoltà, in casi particolarmente gravi, di stabilire anche se il caso sia particolarmente grave in tal che possa essere rescisso in modo definitivo il vincolo associativo.
In questo caso, secondo la disciplina odierna, c’è un giudizio discrezionale dell’organo giudicante. Ma anche nel codice previgente c’era un giudizio discrezionale valutativo in ordine alla gravità dei fatti.
Cosa è successo? Che con l’entrata in vigore del nuovo codice il Legislatore non ha disciplinato le situazioni pendenti, e sottolineo pendenti perché sono situazioni che sono rimaste non definite al momento di entrata in vigore del nuovo codice.
È quindi intervenuta questa norma transitoria che, in pendenza dell’espiazione delle sanzioni da parte degli odierni soggetti reclamanti, è intervenuto questo comunicato ufficiale 143 che ha posto questo regime transitorio, questa disciplina transitoria.
Voglio e mi fa piacere sgombrare il campo da quella che è una eccezione utilizzata dalle parti, che si tratterebbe di una norma ad personam.
Non è affatto vero, è una norma che ha inteso disciplinare tutti i casi, circa 40, di situazioni analoghe a Moggi, Giraudo e Mazzini. Quindi è una norma di natura procedimentale e di natura transitoria, non c’è nessuna violazione del principio di irretroattività, così come assunto dalle parti.
Riguarda le fattispecie rimaste non definite.
Non è quindi, come sostiene la difesa, una norma di natura sostanziale con la violazione del principio di irretroattività, è una norma esclusivamente transitoria e procedimentale che disciplina per il futuro, cioè dal momento successivo in poi, i rapporti rimasti pendenti.
Non c’è stato un regolamento di rapporti esauriti, perché il rapporto che riguardava i tre reclamanti sicuramente, secondo quello che tutta la dottrina definisce come rapporto pendente, tali devono essere definiti.
Sicuramente non si tratta di rapporti esauriti, perché questo dipende anche da un'altra questione sollevata dalle parti e che è assolutamente infondata, così come questa argomentazione utilizzata sulla natura della norma che ci occupa.
E sicuramente la situazione di Moggi è una situazione ancora pendente al momento in cui era entrata in vigore questa normativa, e non c’è nessuna violazione sotto il profilo della natura della norma e del fatto che questa norma regola per il futuro che cosa? Sicuramente non situazioni esaurite. Se avesse questa norma regolato situazioni esaurite sotto il profilo procedimentale allora avrei convenuto con le tesi delle difese, ma trattandosi di fatti che invece sono ancora pendenti, un rapporto giuridico non ancora esaurito, allora non si può accedere alla tesi sostenuta dalle parti.
Palazzi cita una sentenza della Cassazione che distingue i rapporti pendenti da quelli esauriti.
D’altra parte voi, signori Giudici, avete già espresso, seppur mutatis mutandis sotto tutt’altro aspetto, voi avete già espresso a sezioni unite per il caso che riguardava Moratti e Preziosi, dove una dottissima vostra decisione delle sezioni unite ha proprio preso il concetto, sotto il profilo giuridico processuale penalistico , il rapporto pendente.
Questo che riguarda Moggi è un rapporto pendente, perché è infondato che vi sia stata estinzione del potere concesso all’Organo competente per irrogare questa sanzione accessoria della preclusione. Perché questa pretesa estinzione del potere a precludere in realtà non trova base su nessuna norma di diritto positivo da cui possa trovare fondamento questa convinzione.
C’è stata semplicemente, con la introduzione del nuovo codice, una mera modifica dell’organo competente.
Ma in realtà non c’è nessuna previsione, anche di diritto positivo, che prevede un termine finale per il potere della preclusione, né nel nuovo CGS né nel nuovo né nella norma transitoria.
Non vi è alcuna norma che prevede la prescrizione della sanzione se rimanga ineseguita.
Le difese hanno sostenuto che si poteva arrivare a questa conclusione anche sotto il profilo del principio dell’affidamento. Ma anche il profilo dell’affidamento non può trovare alcun tipo di fondamento giuridico.
Perché quali sono i parametri di questo principio? Vi è una pendenza sui reclamanti proprio sul presupposto di questa decisione, cioè sull’accertamento di responsabilità. Richiamo soltanto una sentenza del TAR del Lazio 2008 sul ricorso di Moggi.
Non è stata avanzata alcuna istanza di grazia, e questo dimostra al contrario che non vi è stato alcun affidamento perché è noto che, quando la preclusione non ha motivo di essere o non viene irrogata o si dovesse ritenere estinta, un soggetto sottoposto a sanzione, dopo aver scontata la metà della pena, può avanzare istanza di grazia e nessuno lo ha fatto.
Quindi manca qualsiasi parametro normativo, di affidamento, di ragionevolezza, di interpretazione sistematica dei principi che possa fondare questa argomentazione della difesa.
In realtà si è anche dedotta la nullità dell’atto di deferimento. Ma l’atto di deferimento possedeva tutti quanti i requisiti di sostanza e di forma necessari per attivare un procedimento. Perché c’è il petitum e c’è il substrato sostanziale su cui è fondato il petitum. C’è la richiesta di irrogare la preclusione e c’erano indicate le sentenze rese.
D’altra parte è une richiesta che risponde a tutti i canoni. Immaginiamo cosa avviene in sede penale con la richiesta del rinvio a giudizio e il decreto del rinvio a giudizio.
Si tratta quindi di una nullità che non ci poteva essere perché non vi poteva essere nessuna contestazione di un comportamento e di una condotta ulteriore, come giustamente osservato e rigettato da parte dei primi giudici.
Ma dico di più, anche sotto il profilo funzionale l’atto sicuramente ha raggiunto il suo scopo perché ha consentito alle parti di comprendere su che cosa si verteva, di esplicitare al massimo il diritto di difesa, lo dimostrano tutte le brillantissime argomentazioni a sostegno delle tesi, e quindi anche sotto il profilo sostanziale si deve ritenere che l’eccezione è infondata perché l’atto ha raggiunto il suo scopo.
Passo ad esaminare il principio del ne bis in idem pure sollevato, che ancora una volta sconta il difetto di inquadramento di origine della situazione che stiamo discutendo.
La preclusione è una sanzione aggiuntiva, è un qualcosa di diverso rispetto a quanto è stato oggetto dei giudizi davanti alla CAF che rappresentano il presupposto per l’odierna decisione.
Questa preclusione concerne, ed è normativo il dato, all’accertamento di responsabilità per fatti gravi.
Il tema decidendum è un accertamento finalizzato a verificare se i fatti erano talmente gravi a giustificare la decisione delle preclusione del vincolo associativo. E’ quindi chiaramente un tema decidendum diverso a quello che ha formato oggetto dei due giudicati precedenti. Del resto nessuno, sotto il vigore della precedente disciplina, ha mai sollevato la questione della eventuale decisione per violazione del ne bis in idem, proprio perché è una valutazione che si attiene a fatti completamente diversi, cioè al livello di gravità dei fatti accertati.
Il fatto che il tema decidendum sia differente secondo me fa giustizia anche della, sia pur molto avuta e che sinceramente mi aspettavo dopo il 30 giungo venisse fatta, eccezione di prescrizione.
E perché dopo il 30 giugno? Perché prima l’avvocato, con la consueta brillantezza lo ripeto, aveva parlato del 30 giugno 2010...comunque anche sommando al massimo i quattro anni più due oltre il 30 giugno 2011, applicando le argomentazioni di Prioreschi, in realtà si dovrebbe ritenere prescritto questo fatto. Ma questo ragionamento è infondato perché ancora una volta si oblitera il dato di riferimento e l’oggetto del presente giudizio non sono i comportamenti, sono su come in sede sportiva ci sono delle decisioni non riformate, non modificate. Oggetto del presente giudizio è la gravità dei fatti accertati con quelle decisioni.
Quale è il dies a quo? Il dies a quo non si può individuare, come brillantemente ha fatto la difesa di Prioreschi ma che contesto.
Il dies a quo da cui dobbiamo partire è il momento in cui la decisione, nell’ambito dell’Ordinamento di settore, è diventata definitiva. Quindi nel migliore dei casi per i reclamanti è divenuta non più impugnabile in sede sportiva la decisione della CAF che ha in due casi confermato la proposta di preclusione ed in un caso la ha irrogata per la prima volta prima volta riformando la decisione di primo grado, con proposta del Presidente Federale. Il momento in cui viene formulata la proposta al Presidente Federale comincia a decorrere il dies a quo e quindi, sicuramente, applicando la norma di natura sostanziale dell’art.18 previgente, ha come termnie finale quello del 30 giugno 2011 ma, come altrettanto ovvio, l’esercizio dell’azione...l’atto di impulso della Procura, ha sicuramente interrotto i termini prescrizionali, che quindi scadranno nel giugno del 2013.
Poi Palazzi risponde alle eccezioni avanzate dal Prof. Tedeschini sulle norme CEDU, ritenendole tutte infondate.

Quindi fino ad ora tutti questi fatti si dimostrano non modificati e attengono a fatti che sono particolarmente gravi.
Sempre invocando l’art. 6, le difese ritengono che nel caso di specie per fondare questo giudizio sulla particolare gravità dei fatti in realtà si proceda in questa sede, le parti non lo ammettono ma io sono convinto che di questo si tratta, di una revisione di una erogazione incidenter tantum, cioè sulla base di pretesi elementi di prova, e ripeto..lo sottolineo pretesi, che dovrebbero dimostrare o la non colpevolezza in sede disciplinare ovvero la minore gravità dei fatti attribuiti, si vorrebbe introdurre un accertamento incidentale in questa sede.
E la Procura si oppone che questo possa accadere. Ma non per violazione al diritto delle difese, ma perché questo procedimento ha un tipo di accertamento ben più circoscritto che attiene a valutare la particolare gravità dei fatti sui quali, allo stato attuale, c’è un accertamento che non è stato mai modificato né rimosso in alcuna sede, sportiva o statuale.
Questi tipi di elementi potrebbero essere fatti valere, come già è stato sostenuto in primo grado e come i primi giudici hanno convenuto, in un apposito provvedimento che l’Ordinamento di Settore prevede espressamente quando si scoprano nuove prove che, ad avviso dell’avente diritto degli interessati, possano fondare una revisione, una revocazione, della decisione in sede sportiva precedentemente presa.
Istanza di ricusazione. Il fatto, sostanzialmente a mio avviso solo eccepito della difesa, è completamente infondato.
Si discute poi, da tutti e tre i reclamanti, sull’automatismo della irrogazione della sanzione aggiuntiva della preclusione. In realtà anche su questo riteniamo che non vi sia alcun tipo di automatismo, è una valutazione discrezionale. Il problema è che qui l’equivoco è dato sempre dall’individuazione e dalla perimetrazione del tema decidendum, che è proprio, a mio avviso, quello rappresentato dalla particolarità dei fatti sui quali c’è stato questo accertamento e che non è mai stato modificato e sono passati quasi cinque anni dalla decisione che è divenuta definitiva, quella della CAF.
Si consideri, anche sotto il profilo del diritto dell’esercizio della difesa della revisione della revocazione, che i fatti oggi richiamati, seppur incidentalmente, dalla difesa Moggi sono stati comunque conosciuti dalle difese dall’aprile del 2010. E quindi anche sotto questo aspetto non si vede come si possa ritenere alcun tipo di lesione del diritto di difesa da parte dei reclamanti.
Un altro aspetto su cui le difese accentrano la loro attenzione per sostenere che la decisione di prime cure è erronea e va quindi riformata è sotto il profilo della attualizzazione delle posizioni richiesta dall’Alta Corte.
A nostro avviso la posizione attualizzata è collegata in modo stretto, funzionale, nella interpretazione utilizzata dall’Alta Corte, ad un maggior obbligo di motivazioni.
Cioè nella costruzione dogmatica che l’Alta Corte ha fatto in questo tipo di procedimento argomentativo, l’Alta Corte ha sottolineato ed osservato che, essendo stato attribuito ad un organo giudicante il potere di irrogare questa sanzione aggiuntiva, è ovvio che incombe all’organo disciplinare, quindi non ad un organo polito come era in passato, l’obbligo di maggiore motivazione in ordine però a che cosa? Che cosa significa questa posizione attualizzata?
A mio avviso per posizione attualizzata, attualizzazione significa fare una valutazione in ordine al fatto che, pur decorsi quasi cinque anni dal momento in cui quel giudizio che nell’ambito associativo non è stato più modificato, quella situazione allo stato attuale è cristallizzata.
Ma dove è cristallizzata? In tutte le situazioni, in tutti i procedimenti, in tutte le controversie che hanno proprio quell’oggetto principale, e quindi nei quali sarebbe possibile, non incidentalmente come in questo caso, ma in via principale di vedere quel tipo di giudizio, in primo luogo di responsabilità ed in secondo luogo di particolare gravità dei fatti. Ma ciò non è stato fatto.
Quindi questo cosa significa? Attualizzare la posizione significa che anche oggi le posizioni dei reclamanti non sono state modificate da giudizi che hanno come oggetto proprio questo tipo di accertamento.
E poi qual è l’altro profilo della attualizzazione? Quello di verificare se, in presenza dei fatti che verranno valutati, o meglio la particolarità dei fatti che verrà valutata con autonomo giudizio discrezionale dagli organi giudicanti di primo e secondo grado, così come individuati dal comunicato ufficiale 143, se in realtà esiste ancora un interesse attuale da parte della Federazione , in piena autonomia e con piena valutazione discrezionale ma tecnica, se sussiste ancora questo interesse. Interesse a che questi tre soggetti reclamanti non facciano più parte della Federazione.
Questo è, ad avviso della Procura, la ricostruzione esatta e congrua del principio di attualizzazione che l’Alta Corte ha posto come guida per tutti color che dovranno occuparsi di questa vicenda.
Pertanto tutti gli elementi nuovi, anche il richiamo sulla valutazione fatta dalla Procura su questioni che hanno interessato altre società, ritiene questo Ufficio che, proprio per i motivi prima rappresentati, e cioè per il fatto che non si tratta di una possibilità...non vi è in questo giudizio una possibilità di una revocazione incidentale perché sarebbe un assurdo giuridico quello di poter consentire una rivisitazione incidentale quando l’oggetto del giudizio attiene ad altro tema decidendum, ritiene questo Ufficio che pertanto tutti gli elementi di prova nuovi non possano essere presi in considerazione.
Ma passando anche ad una valutazione sia pure del tutto preliminare all’assunto delle difese, in realtà anche l’assunto delle difese in relazione alla attenuazione...ma ripeto queste considerazioni le faccio per mero nozionismo perché credo che non possano trovare ingresso in questo procedimento elementi di prova nuovi, quali quelli emersi in altro procedimento penale e peraltro acquisiti da questo Ufficio in un altro procedimento che ha portato all’archiviazione e che è diventato un fatto di cronaca noto di questi giorni.... dico che anche se si volesse, e lo dico per mero nozionismo, accedere alla possibilità di valutare quegli atti comunque sarebbero dei dati irrilevanti , e questo è dimostrato da una lettura di atti che sono stati adottati in tempi non sospetti, proprio dal percorso argomentativo seguito dai giudici di primo e secondo grado nei procedimenti all’esito dei quali è stata formulata la proposta di preclusione. Perché sia nella sentenza di appello della CF sia nella sentenza della CF si fa specifico riferimento al fatto che era già emerso dagli atti procedimentali , era chiaro.
Ed era chiaro in che senso? Che non si trattava di una sola rete posta in essere da Moggi e Giraudo, ma che c’era una molteplicità , utilizzo lo stesso termine usato dai primi giudici, di reticoli.
C’era una insana intemperie nella quale più soggetti, e si faceva riferimento ai rappresentanti delle società deferite, si erano inseriti ciascuno per portare avanti i propri interessi.
Questo dimostra che non c’era nel 2006 una situazione per cui incolpati erano solo Moggi, Giraudo e Mazzini, ma c’era già all’epoca una molteplicità di soggetti istituzionali ed una molteplicità di società coinvolte.
Quindi è assolutamente irrilevante che affianco a queste società, in ipotesi, secondo la ricostruzione della difesa si siano aggiunte altre società. Perché è il discorso portato avanti, seppur non esplicitamente detto , del “tutti colpevoli, nessun colpevole” oppure del discorso del “così fan tutti”, che praticamente svilirebbe, renderebbe del tutto privi di rilevanza disciplinare le condotte, invece gravissime.
E quindi anche sotto questo aspetto, e ripeto non entro nel merito perché allo stato attuale formano un accertamento non riformato, non modificato, in alcun modo, e anche sotto questo aspetto le tesi della difesa non possono assolutamente essere accolte.
L’avvocato Rodella richiamava l’articolo della normativa FIFA.
Ad avviso della Procura anche questo argomento è infondato. Perché la normativa FIFA prevede espressamente che per i fatti gravi è possibile adottare la preclusione.
È proprio il fatto di specie quello dei fatti gravi. Quindi non solo di corruzione...di corruzione e fatti gravi. Il discorso di “e fatti gravi” non si riferisce solo alla corruzione.
Poi abbiamo il problema che i testi FIFA in inglese sono tradotti in italiano e per corruzione sicuramente si deve comprendere una eventuale responsabilità per illecito sportivo.
Perché sicuramente nell’ambito del concetto di diritto anglosassone un comportamento di illecito sportivo sarebbe sussumibile in un fatto di corruzione. Ma comunque questa Procura ritiene che esplicitamente ed autonomamente anche la FIFA consenta la preclusione per fatti gravi.
Passo ad esaminare l’ultimo aspetto: la particolare gravità.
La particolare gravità è stata esaminata in modo plastico da parte dei primi giudici, ribadendo quello che è emerso a carico di Moggi.
Allo stato attuale comporta ancora un giudizio di enorme gravità quello che si è verificato nel campionato 2004/2005 ad opera di Moggi.
I giudici della Commissione Disciplinare con un autonomo giudizio discrezionale hanno concluso per la particolarità dei fatti che sicuramente legittima la rescissione del vincolo associativo.
Un giudizio del tutto autonomo che rende tuttora attuale l’interesse della Federazione, sia per la gravità dei fatti intrinseca sia perché questi fatti qualunque appassionato di sport e qualunque persona possa dare il suo contributo nell’ambito dell’ordinamento di settore deve fare in modo tale che non capitino mai più, proprio perché, come ho detto nel primo grado, debba rimanere una memoria storica della gravità delle condotte , di quello che emerse, della gravità di condotte anche contestuali..accertate con altre decisioni, anche questo lo dico soltanto per nozionismo...perché le ho richiamate, ci sono tutti i comunicati ufficiali che parlano, e parlo di fatti successivi, e quindi vi cito solo, nell’ipotesi in cui codesta Corte dovesse ritenere valutabili gli elementi portati dalle difese a sostegno dell’attenuazione della gravità, ci sono decisioni passate in giudicato emanate da questa onorevole corte, che parlano della creazione di un sistema di comunicazioni riservato sulle quali non c’è pronuncia di merito nei confronti di Moggi proprio per il discorso di una questione procedimentale della vecchia giurisdizione, ma c’è una affermazione sostanziale che anche questa allo stato non risulta riformata in alcun modo, e d’altra parte anche questo sistema di comunicazione riservata già emergeva nell’ambito dei procedimenti di primo e secondo grado, presupposto della proposta di preclusione.
Si tratta dunque di fatti gravissimi, per cui chiedo dunque l’accoglimento del rigetto del reclamo e quindi la conferma della decisione di primo grado.

Controreplica dell’Avvocato D’Onofrio

Telegrafica replica in merito al concetto di attualizzazione , perché su questo siamo d’accordo on il Procuratore perché questo è il tema decidendum... cosa si debba intendere per attualizzazione.
Se non risulto essere un pessimo interprete delle sue parole, mi sembra che lei abbia ancorato il suo concetto di attualizzazione riferendosi all’attualità di interesse alla perseguibilità in ordine a fatti commessi nel 2006 . Ecco su questo mi permetto di dissentire perché la semplice lettura di un passo dell’Alta Corte spinge in senso diametralmente opposto.
Laddove la Procura intende considerare la attualizzazione, e quindi sollevarsi dalla contestualizzazione del difetto di motivazione, sostenendo che l’attualità va riferita all’interesse dell’ordinamento Sportivo, in realtà faccio presente che il passo dell’Alta Corte reciti in modo differente, perché parla di “...maggior obbligo di motivazione in relazione a posizione attualizzata”, quindi non fa riferimento ad un interesse istituzionale, fa riferimento ad un diritto della difesa dell’incolpato..parla di posizione attualizzata. Il piano qui non è istituzionale, il piano qui è soggettivo.
E laddove il diritto di difesa, anche se ho immaginato una battuta finalizzata a stemperare un po’ la tensione, ma laddove il diritto di difesa viene considerato pienamente svolto grazie al numero di difensori mi sembra un po’ restrittivo come argomento. Perché il diritto di difesa viene garantito ai difensori di potersi confrontare con la incolpazione.
E la domanda è sempre quella: ma quali sono quei fatti che sorreggono attualmente la proposta di radiazione?
Perché a questo punto, mi sembra che in secondo grado le tesi della Procura siano molto in linea con quelle del primo grado, se il presupposto è sempre quello delle sentenza rese ma allora questo procedimento ci vede tutti inutilmente seduti a questi tavoli.

Controreplica del prof. Tedeschini

Solo una bautta. Ove avesse ragione il Procuratore, che no è applicabile l’art.6 della CEDU e le altre norme nel processo sportivo, non è la CEDU che deve essere abolita...è il processo sportivo che non può avere ingresso in un paese che è aderente alla CEDU .
Io prego di avere da voi su questo punto un pronunciamento per i passi successivi.

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