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          GLI ARTICOLI DI GLMDJ
Attualità di N. REDAZIONE del 30/08/2012 11:42:26
I preconcetti della procura federale su Conte

 

Preconcetti nel deferimento, preconcetti nella condanna e preconcetti nella dialettica forzati con presunzione dalla procura Federale (“secondo la prospettazione della procura…” è l’assunto che ricorre più spesso nell’accusa di Palazzi).
Una delle contestazioni mosse dalla difesa, attraverso l’avv. Bongiorno, è stata la credibilità di Carobbio considerato come un dio nonostante le molte contraddizioni delle sue ricostruzioni/accuse. Oltre a non tenere conto di ben 24 dichiarazioni contrarie alle accuse di Carobbio; oltre alle tardive integrazioni progressive del pentito; oltre ad aver creduto a dichiarazioni interessate volte ad ottenere uno sconto di pena; oltre al fatto che Carobbio è rimasto solo a sostenere la sua accusa a Conte; oltre al fatto che nemmeno il procuratore federale crede al 100% a Carobbio per altre combine; oltre a non aver dato valore alle smentite documentali; oltre a non aver tenuto conto di tutte le smentite di tutti i chiamati in correità; oltre ad aver ricercato nuovo riparo ( il 10 luglio) attraverso ulteriori tardivi riscontri caduti anch’essi; oltre ad aver ignorato le indagini difensive; oltre a non aver provato la “conoscenza” di Conte delle combine; oltre ad aver giocato sulle (non )ammissioni di Stellini; oltre ad aver accettato inizialmente un patteggiamento di 3 mesi; nonostante tutte queste evidenze, per la giustizia sportiva, Conte è colpevole. Le controdeduzioni di Palazzi davanti alla corte federale, danno una fotografia del modo “intrinseco”con cui sono arrivati alla condanna di Antonio Conte per 10 mesi.
E’ ovvio che le responsabilità non sono tutte da addebitare a Palazzi, pur sempre il mezzo per arrivare alla condanna, ma vanno condivise con i rappresentanti delle maggiori istituzioni sportive (Coni e Figc) che hanno permesso alla giustizia sportiva e a Palazzi in pirmis, di rendersi ridicoli e nudi, mostrando chiaramente il loro fine ultimo.
Nella sua esposizione Palazzi cita Carobbio più di 60 volte. Per chi ha la pazienza e la voglia di leggere, a seguire la trascrizione integrale dell’intervento di Palazzi dopo le arringhe dei legali di Conte.
Da notare come la ricostruzione del procuratore sia stata ritenuta valida solo in parte dalla Corte Federale, anche laddove Palazzi riteneva "inconfutabile" la sua accusa.

Trascrizione integrale controdeduzione Palazzi davanti alla Corte Federale

Introduzione
La Procura ritiene che debbano essere poste a base del riscontro sull’attendibilità intrinseca ed estrinseca di Carobbio e ovviamente le stesse considerazioni valgono per Gervani. Qui viene tirato in ballo Carobbio perché è il dichiarante che accusa l’allenatore Conte e il suo vice.

Ricusazione
Parto da un elemento, se la Corte ritiene, dall’elemento pregiudiziale della ricusazione; che ritengo meriti qualche brevissima replica. Ritiene l’ufficio che la ricusazione è stata reiterata – cioè l’istanza di ricusazione parti con l’annullamento degli atti e con la trasmissione al Giudice di primo grado- ritiene questo ufficio che sia inammissibile. Per quali motivi? Perchè il nostro diritto positivo endo-federale prevede delle specifiche situazione che possono determinare l’incompatibilità del Giudice Giudicante. E bene, la situazione in cui si è venuta a trovare la Commissione disciplinare nella situazione – diciamo – denunciata dalla difesa degli odierni appellanti, è sicuramente non sostenibile in alcuna delle situazioni espressamente previste dal codice di procedura civile espressamente richiamato dal nostro codice di giustizia sportiva. Si è trattato solamente di una valutazione astratta e quello che è più importante, nella stessa parte di stretta e diretta competenza della commissione disciplinare nazionale. E giurisprudenza di legittimità che oramai sta diventando univoca, quindi - non concordo, e permettetemi che faccia comunque i miei complimenti alle difese come al solito brillantissime, non solo ovviamente per gli odierni appellanti ma di tutti, lo dico sempre a termine di ogni dibattimento e lo ripeto, ed è per noi molto stimolante – però non condivido l’assunto difensivo sulla giurisprudenza di legittimità, perché oramai sta diventando univoca, il segmento di legittimità in ordine alla possibilità del Giudice che si è occupato del patteggiamento anche di decidere nel merito della questioni. L’incompatibilità normalmente, secondo la sussistenza della legittimità, e la giurisprudenza del Giudice delle leggi, può riguardare il Giudice quando lo stesso viene chiamato, partecipa ad ipotesi in un’altra fase del giudizio, ma non alla stessa parte di sua diretta competenza. In proposito - a nostro avviso tranciandolo - l’ordinanza della Corte Costituzione 07/11/99 la 232, che è successive a quella richiamata in primo grado dai difensori che hanno sollevato questa eccezione e specificamente permettete che la legga – la leggo principalmente a me stesso – sostiene questa ordinanza che “l’imparzialità del Giudice non può ritenersi staccata da una valutazione anche di merito compiuta all’interno della medesima fase del procedimento, intesa quale sequenza di atti ciascuno dei quali legittima, prepara, condiziona quello successivo al fine di evitare un’assurda frammentazione del procedimento, mediante l’attribuzione di ciascun segmento ad un Giudice diverso”. Ebbene, è il proprio di caso di specie: la Commissione disciplinare nazionale era competente a pronunciarsi sulle richieste di patteggiamento, era competente a pronunciarsi sul merito delle questioni. Non vi è alcun pregiudizio, perché gli atti erano comunque a sua conoscenza proprio per la struttura del nostro procedimento disciplinare e quindi non sussiste alcun tipo di incompatibilità. Sia perché non direttamente desumibile in quelli previsti dal nostro codice (che fa richiamo al codice di procedura civile), ma anche in applicazioni di questi principi che provengono dal Giudice delle Leggi. Quindi ritiene che sia del tutto inammissibile e infondata l’istanza oggi riproposta. Ed è infondata anche sotto il profilo – altrettanto denunciato – della delibazione della pronuncia sulla ricusazione da parte dello stesso giudicante ricusato. Già in altri procedimenti - ed è noto a codesta Corte, per ciò mi esimo assolutamente anche per rispetto della vostra sapienza giuridica - di richiamarla espressamente. E’ noto che vi sono pronunce reiterate sia del giudice della legittimità, sia del Consiglio di Stato, in ordine alla possibilità che lo stesso giudicante che viene ricusato, possa deliberare la stessa ammissibilità quando è evidente l’inammissibilità dell’istanza di ricusazione. E è proprio il caso di specie, quindi riteniamo che anche sotto l’ulteriore profilo denunciato, l’impugnazione sia infondata e non possa essere accolta.

La credibilità di Carobbio
Passiamo velocemente alla credibilità intrinseca ed estrinseca del dichiarante Carobbio. Appare evidente dallo sviluppo di tutte le dichiarazioni, che vi è stata una progressione del percorso collaborativo da parte di Carobbio che è del tutto coerente e logica.
Io per sgombrare il campo dalle solite e brillanti argomentazioni utilizzate dal Presidente Bongiorno, molto modestamente invito alla rilettura dell’ordinanza di custodia cautelare del maggio del 2012 emessa dal Giudice Salvini, in cui il Giudice, proprio per fondare tutte le accuse, richiama diverse volte le dichiarazioni rese da Carobbio e le ritiene pienamente attendibili e pienamente riscontrate. Quindi non mi pare che si possa ravvisare un giudizio negativo espresso dal Giudice Salvini in ordine alle dichiarazioni rese da Carobbio. Da pagina 51 in poi alla pagina 53 dell’ordinanza di custodia cautelare di maggio 2012, il Giudice Salvini espressamente afferma che lo stesso Carobbio ammette l’operatività dell’associazione transnazionale, cioè proprio quel reato che secondo l’assunto difensivo che ovviamente - ma sempre con il massimo rispetto – questo ufficio non condivide, sarebbe stata la causa, il motivo per rendere quel tipo di dichiarazioni da parte di Carobbio. Questo lo volevo dire in primis perché chiaramente, perché l’argomento – e non lo dico nel senso negativo del termine – è come sempre particolarmente suggestivo, espresso con maestria dialettica e tecnica per, ad avviso della procura del tutto infondato.

Le contestualizzazioni delle dichiarazioni di Carobbio
E non è neanche vero che le dichiarazioni accusatorie espresse nei confronti di Conte, di Alessio e di tutti i coinvolti nella gara Novara-Siena siano tardive, sono solo coerentemente e ragionevolmente progressive. Un fenomeno del tutto umanamente comprensibile, del tutto logicamente legittimo. Anche i tempi delle dichiarazioni – si è detto : ‘non si è mai visto che sono decorsi 6 mesi dalle ultime dichiarazioni’. Ebbene, tutti i fatti vanno contestualizzati. E’ un dato obiettivo, io ritengo inconfutabile, ma ovviamente come sempre il vaglio di questa onorevole Corte sarà attento e giustissimo - diciamo -. Le dichiarazioni di Carobbio dopo la nostra audizione, dichiarazioni rese innanzi al procuratore Di Martino, furono secretate; noi prima della desecretazione non lo potemmo più chiamare – e ovviamente c’è tutta un’attività di coordinamento anche informale – non potemmo più chiamare Carobbio se non quando poteva essere operata la desecretazione delle sue dichiarazioni rese in sede penale. Altrimenti avremmo compiuto un atto istruttorio – a parte in assoluto contrasto con l’attività investigativa dall’autorità giudiziaria ordinaria – ma anche del tutto inutile perché giustamente Carobbio si sarebbe presentato davanti a noi e avrebbe addotto la secretazione del verbale-successo in altri casi - di cui non sapevamo, non eravamo coscienti di dover rispondere anche su altre circostanze secretate e quindi –praticamente- abbiamo dovuto semplicemente rinviare l’atto istruttorio programmato. Per Carobbio lo sapevamo specificamente, da questo deriva la accusata lunghezza e dilazione del tempo delle dichiarazioni rese da Carobbio. Ripeto. Io spero come sempre di parlare di fatti obiettivi, esclusivamente obiettivi, che non si possano prestare ad interpretazioni arbitrarie.
L’interrogatori di garanzia è del 20 dicembre 2012. E’ noto a tutti che gli interrogatori di garanzia devono avere dei tempi molti ristretti perché – soprattutto quando ci sono stati più colpiti da ordinanze custodiali – le dichiarazioni devono essere rese in tempi ristretti e pena appunto eventuali irregolarità poi nell’adozione delle misure o essi caso delle misure stesse.
L’interrogatorio di Garanzia di Carobbio inizia alle 17:25 e termina alle 19:00: è durato un’ora e mezza. Non vedo come un’ora e mezza di dichiarazioni di Carobbio potessero essere più circostanziate, più ampie, rispetto a quelle che sono state con una onesta e preliminare ammissione di responsabilità e intenzione di collaborare.

Una ricostruzione umanamente comprensibile
Anche le dichiarazioni sul periodo di militanza del Siena in effetti sono pienamente coerenti anche e umanamente comprensibili. Per quale motivo? Perché in realtà – e anche questo è un dato obiettivo – Carobbio ammette tutte le circostanze contro a se, sicuramente, semplicemente ne da una ricostruzione giuridica diversa, chiaramente meno gravosa e gravatoria nei suoi confronti, ma questo è umanamente e anche giuridicamente comprensibile. Ma ciò non significa che stia dichiarando cose non vere – perché andrete a riscontrare – non è che la procura non crede a Carobbio, la procura ha ricostruito obiettivamente i fatti sulla base delle dichiarazioni di Carobbio. Quale circostanza può dimostrare ancora di più la credibilità di Carobbio se rende delle dichiarazioni contra a se, anche in riferimento a gare per le quali, sia l’autorità giuridica precedente, sia la procura non era assolutamente a conoscenza? Anche nello stesso interrogatorio reso al procuratore, precedente 19/01/2012, Carobbio risponde negativamente agli esiti in ordine alla possibilità di alterazione delle gare del Siena, semplicemente perché gioca poco. Non lo motiva come una scelta di vita quindi del tutto contraddetta con le situazioni successive.


Nessuno motivo di risentimento
Altro aspetto particolarmente rilevante sul quale – giustamente - sul quale si sono soffermate moltissimo le difese … nessun motivo di risentimento dimostrato di Carobbio nei confronti di Conte e nei confronti degli altri soggetti che accusa. E nessun, soprattutto possibile risentimento che sia proporzionale e proporzionato e – diciamo – ragionevolmente coerente rispetto alle accuse gravissime che muove ai suoi chiamati in corresponsabilità.
Su questo ci soffermeremo specificatamente in ordine alla gara Novara- Siena. Dico soltanto che in generale non è emerso nessun elemento di risentimento, se non quelli addotti dalla difesa di Conte che però questo ufficio ritiene completamente infondati. Interesse strettamente sanzionatorio - che pure è stato chiamato come elemento idoneo a minare la credibilità del dichiarante –. Signori ma Voi vedrete che Carobbio si sarebbe potuto limitare ad ammettere le responsabilità per le gare per le quali era gravato da elementi di responsabilità? sicuramente il suo scopo di ridurre il trattamento sanzionatorio – c’erano stata già dei precedenti in ambito della giustizia sportiva – sarebbe stato raggiunto lo stesso. Non ci sarebbe stato nessun motivo tale da rendere Carobbio necessitato da chiamare in causa altri soggetti. Abbiamo visto – io ho richiamato i passi dell’ordinanza pag. 53 (maggio 2012) – che lo stesso giudicante, incidentale, dichiara, ammette, argomenta, che le dichiarazioni di Carobbio sono ammissive dell’esistenza e dell’operatività dell’organizzazione transnazionale.
Quindi vi rendete conto della piena auto-accusorietà di queste dichiarazioni rese da Carobbio.

I tempi delle dichiarazioni
Anche i tempi delle dichiarazioni accusatorie contraddicono l’assunto difensivo. E’ ovvio che se Carobbio avesse avuto un intento calunniatorio, non avrebbe visto l’ora di poter mettere in pratica questo suo intendo calunniatorio; non avrebbe aspettato la prima audizione innanzi la procura federale per muovere delle accuse precisamente così fatte, così gravi nei confronti di suoi compagni di squadra o addirittura nei confronti del suo allenatore; nei confronti del quale, ha dimostrato di avere un atteggiamento molto corretto, come dimostreremo tra pochissimo. Lo avrebbe già fatto quantomeno dal 19/01/12, quando aveva avuto ben quasi un mese per pensare a quali accuse calunniatori, calunniose potesse dedicarsi proprio per coltivare e mettere in pratica i suoi risentimenti; per esercitare i suoi risentimenti nei confronti dei vari soggetti e soprattutto con modalità completamente diverse. Molto più gravose, sia nei confronti di Conte, sia nei confronti della sua società di all’epoca di appartenenza perché anche in questo caso le difese, in modo abile ma infondato, si chiamano pretesi motivi di risentimento nei confronti del Siena. Ebbene vedremo che anche nei confronti della dirigenza della società, Carobbio avrebbe potuto, ove avrebbe voluto muovere delle accuse calunniatorie, avrebbe potuto rendere dichiarazioni molto più stringenti e molto più gravatorie a carico del suo presidente. Questa per l’attendibilità intrinseca.

I riscontri esterni
Quindi io ritengo che debba essere su questi dati pienamente confermata.. ma anche l’attendibilità estrinseca che emerge da molteplici riscontri esterni di assoluta valenza.
In primo luogo le indagini di polizia giudiziaria che hanno dimostrato la presenza di questo gruppo di persone che formano l’associazione anche non tesserate, presenti nei luoghi dove si svolgevano le gare; e nei ritiri delle squadre e queste sono encomiabili indagini di polizia giudiziaria - condotte dalla procura di Cremona in questo caso – che ci dimostrano tale presenza e ci forniscono quindi un riscontro logico di enorme valenza probatoria sulla credibilità estrinseca, sull ‘attendibilità estrinseca di Carobbio .
I contatti telefonici. Lo stesso discorso anche per i contatti telefonici. Le ramificazioni dei contatti tra i vari esponenti, i vari calciatori che facevano questa attività: da una parte di alterazione e quindi prestando il loro consenso all’alterazione, e la collaterale e concorrente attività - di cui lo stesso Giudice Salvini ha dato atto nella sua ordinanza di custodia cautelare – al fine di attività di inside training per poter avvantaggiare queste associazioni, che appunto, volevano comminare scommesse su gare alterate.
I protocolli seriali operativi. Anche questi dimostrati – e qui devo richiamare quando ha detto prima l’Avv. Rodella in difesa di Vitiello . Non è affatto vero che gli incontri erano soltanto clandestini. Proprio quello che emerge nella partita Albinoleffe-Siena, di un incontro avvenuto fuori la hall di un albergo, nel cortile dell’albergo, tra una molteplicità enorme di tesserati che alla luce del sole stringevano accordi illeciti, dimostra purtroppo che evidentemente questi tesserati avevano perso il senso del disvalore della loto attività; che tale attività di grandissimo disvalore veniva posta in essere alla luce del sole. Sono dati obiettivi, riscontrati da una serie di dichiarazioni confessorie che sono veramente inconfutabili. Ebbene a questo punto non è affatto vero che gli incontro dovessero essere per forza clandestini nella notte, in piazzole di servizio dimostrato anche in altri casi. Purtroppo si è verificato anche che questi incontri avvenissero alla luce del sole e conferma quindi la piena veridicità di Carobbio anche con riferimento all’incontro Drascek-Vitiello.

Patteggiamenti: elementi di prova liberamente valutabili
Dolorosissime confessioni ammissioni etero accusatorie di altri soggetti non tesserati e forse - purtroppo, susciterò la reazione dell’avvocato De Renzis che già in primo grado riteneva che questo richiamo era improprio – ma io ritengo che tutti i patteggiamenti e le istanze relative all’applicazione testi dell’articolo 23 e 24, siano degli elementi logicamente valutabili da parte di questa onorevole corte, come ulteriore veridicità dell’impianto accusatorio. E questo no perchè lo dico io, o perché sia particolarmente inelegante – ovviamente non mi riferisco alla situazione che ha visto protagonista Conte - qui sarei veramente inelegante e inopportuno - mi riferisco a quelli conclusi, a quelli posti in essere da altri interessati. Ebbene, ancora una volta sono in buona compagnia perché la Cassazione nel 2007 la 13243, la 42789 del 30/09/2008, e la 8823 del 13/01/2009, prevedono espressamente che tutti i patteggiamenti acquisiti.. possono riscontrare le chiamate in correità e sono elementi di prova liberamente valutabili dal giudicante .
Bene. Io per questo elemento richiamo elemento di riscontro. Ma ripeto, non per essere inelegante e persecutorio ma mi rifaccio ancora una volta alla giurisprudenza della Cassazione, che poi si può condividere o meno, però si tratta del giudice e della legittimità.
Pertanto in applicazione dei criteri ermeneutici sempre richiamati, ritiene la procura che le dichiarazioni di Carobbio si debbano ritenere pienamente credibili sia dal punto vista intrinseco che estrinseco.

Novara-Siena
Veniamo più nello specifico alla gara Novara-Siena. Dell’incontro Drascek-Vitiello si è già parlato e sull’inopportunità assoluta è il caso di richiamare anche le stesse dichiarazioni dell’allenatore Conte che sul punto dichiara che “se lo avesse saputo si sarebbe infuriato” - anche se poi la sua partecipazione a livello di omessa denuncia è successiva a quel momento - però anche quelle sono particolarmente illustrative sulla sull’assoluta inopportunità – ma inopportunità è un eufemismo – sul fatto che assolutamente non è una cosa da farsi, che dei calciatori prossimi avversari si incontrino prima della gara. Anche perché abbiamo visto che è uno dei passi, dei segreti del protocollo seriale utilizzato per l’alterazione delle gare. Anche perché oramai tutti sanno che le comunicazioni a mezzo telefono, con mezzi alternativi sono particolarmente pericolose e possibilmente compromettenti. Quindi cosa c’è di meglio che un incontro fatto di persona per addivenire a determinati accordi?
Quindi appunto come dicevo il doppio canale dell’alterazione, quindi con il coinvolgimento anche degli scommettitori – è fatta propria anche in ordinanza istruttoria cautelare - e tutte le dichiarazioni di Carobbio, anche in questa gara sono pienamente riscontrate dall’incontro, dal contenuto dell’incontro tra Drascek e Vitiello; dal fatto che ne abbiamo conservato memoria per così tanto tempo tanti tesserati e Carobbio ne attribuisce uno specifico contenuto specifico, come primo contatto teso ad alterare la gara. E questo è pienamente logico e confermato E anche la notizia presa dal Gervasoni rimane coerente con tutte le condotte generalizzate che hanno visto, che caratterizzavano comunque quel momento la società Siena. Abbiamo anche visto le dichiarazioni confessorie sul punto tese a.. con riferimento alla gara successiva Albinoleffe.Siena.
Gli elementi a carico di Bertani ulteriormente confermano la credibilità di Carobbio in ordine alla gara di cui stiamo parlando e già abbiamo fatto cenno nel valutare la posizione di Bertani. Lo stesso valga per i contatti telefonici.

Riscontro ping-pong
Ma un ulteriore elemento di riscontro – che ripeto non si può svilire portando atto, lo ripeto, lo continuo a dire, della particolare bravura della presidente Bongiorno – alla assimilazione del cosiddetto riscontro ping-pong nella partita Albinoleffe-Siena. Stiamo parlando della stessa società, a poche gara di distanza, e le dichiarazioni di Carobbio sono riscontrate in un modo veramente inconfutabile da una serie di dichiarazioni confessorie e da un quadro di riferimento che è stato specificamente richiamato nella decisione impugnata – di cui si chiede di integrare conferma – che veramente non possono lasciare atto ad alcun dubbio sulla credibilità estrinseca di quelle accuse mosse da Carobbio nei confronti di tutti i suoi chiamati in corresponsabilità.
E appunto non si tratta di un richiamo ping-pong perché non sono le stesse dichiarazioni di Carobbio che riscontrerebbero quelle rese dallo stesso dichiarante in ultima nostra gara.. Non è affatto vero questo, perché ci sono tutte le dichiarazioni confessorie rese da Passoni, da Poloni, da Garlini, da Sala (parzialmente confessorie) che riscontrano in modo pieno quelle che sono le accuse e la ricostruzione dei fatti fornita da Carobbio. A tal fine veramente riscontrata in modo puntuale, incredibile e inconfutabile.

Nessuna contraddizione tra Carobbio e Gervasoni
Non c’è da questo ufficio nessuna contraddizione tra quanto dichiarano Carobbio e Gervasoni sul contatto con gli zingari: tutti e due lo ammettono. C’è semplicemente una diversa attribuzione di paternità al contatto perché, mentre Gervasoni afferma che Carobbio contattò gli zingari, invece Carobbio afferma di essere stato contattato dagli zingari. Ma anche qui c’è una piena ammissione del contatto con il cosiddetto gruppo degli zingari. Ma in realtà ammettono tutti e due, dichiarano tutti e due la stessa circostanza.
L’eventuale tentativo – ovviamente – di minimizzare soprattutto sotto il profilo giuridico la propria responsabilità, ritiene questo ufficio che non possa minare in alcun modo l’attendibilità intrinseca ed estrinseca di Carobbio.

I riscontri dell’omessa denuncia
Tutte le considerazioni in ordine ai riscontri su quella gara che valgono per gli altri tesserati, appunto di Drascek, Vitiello; l’incontro prima della gara con Bertani e Gheller, ammesso dallo stesso Gheller; la posizione di Bertani, valgono ovviamente anche nei confronti di Conte e Alessio che vengono chiamati in corresponsabilità dal Carobbio e con una qualificazione giuridica attribuita da questo ufficio di “omessa denuncia”.

Il permesso per assistere al parto
Ancora una volta vale richiamare l’attenzione sull’atteggiamento avuto dal Carobbio in ordine al permesso. Non è affatto vero, a nostro avviso, leggendo le dichiarazioni degli interessati che Carobbio si sia rivolto inizialmente a Stellini per richiedergli l’autorizzazione. Carobbio aveva fatto semplicemente presente a Stellini che aveva in atto l’intenzione di chiedere a Conte di recarsi ad assistere la moglie che era prossima al parto, ed in questo caso ha dimostrato una particolare correttezza nei confronti del suo allenatore perché il consiglio che gli era pervenuto da Stellini era stato quello di allontanarsi e di far sapere al suo allenatore le cose a fatto compiuto. Viceversa Carobbio ha sentito l’esigenza – rispettando il ruolo del suo allenatore – di rivolgere ugualmente la richiesta a Conte. E questo dimostra che non c’era particolare interesse comunque a prescindere in capo a Carobbio ad ottenere l’autorizzazione per recarsi ad assistere la moglie prossima al parto.

I presenti alla riunione omertosi
Non è vero che la commissione disciplinare non ha tenuto conto del 16-23 a 1 dalle dichiarazioni rese da coloro che sono stati ascoltati dai difensori ovvero da questo ufficio.
Purtroppo qui occorre fare una considerazione piuttosto amara e dolorosa perché comprensibilmente, dal punto di vista umano, ma almeno soprattutto alla luce delle regole imposte dall’ordinamento sportivo, che prevedono l’obbligo di denuncia espresso, specifico, quindi gravando gli appartenenti a questo settore dell’obbligo di fare denuncia, purtroppo si assiste a dichiarazioni caratterizzate da grandissima omertà. E’ ovvio che tutti i presenti alla riunione tecnica se avessero ammesso di aver percepito distintamente il discorso fatto da Conte, sarebbero incorsi in un illecito da omessa denuncia. E’ chiaro quindi che non possono avere la stessa valenza probatoria le dichiarazioni negatorie dei soggetti presenti rispetto a quelle accusatorie mosse da Carobbio, per altro come abbiamo dimostrato riscontrate veramente in modo inconfutabile da tutta una serie di elementi che ne avallano in modo pieno e assoluto l’attendibilità intrinseca ed estrinseca.

Carobbio sarebbe potuto essere più cattivo verso Conte
Prima cosa dicevo, che in effetti l’intenso risentimento che viene addotto dalle difese come causa a parte delle dichiarazioni accusatorie, in verità ad una attenta verifica, ad una attenta analisi, si rivelano logicamente del tutto infondate. Per quali motivi? Perché atti – come detto già – i tempi, non immediati, dimostrano l’assenza di risentimento. Perché –ripeto – contrastano con una persona che voglia accusare una persona avuta in odio verso la quale si coltivano risentimenti di rancore così forti, quella di aspettare così tanto tempo prima di circostanziare meglio le dichiarazioni accusatorie. Ma anche i contenuti. Perchè se Carobbio avesse voluto rovinare calunnatoriamente il suo accusato, avrebbe utilizzato delle dichiarazioni ben più pregnanti, ben più stringenti a carico del suo allenatore. Sia in occasione della gara Novara-Siena, sia in occasione della gara Albinoleffe-Siena. Mentre quegli spazi che la procura ha ritenuto emergere proprio dalle dichiarazioni di Carobbio , dimostrano in modo inconfutabile che non vi era alcun sentimento di risentimento – scusate i giri di parole – da parte del Carobbio nei confronti del suo allenatore. Per altro in modo del tutto sproporzionato e spropositato rispetto all’episodio che avrebbe dato causa a questo risentimento.
Lo stesso vale anche con riferimento ad eventuali dichiarazioni accusatorie dette nei confronti della dirigenza. Diciamolo chiaramente, tanto è agli atti, nei confronti del Presidente della società Siena. Perché se Carobbio avesse voluto rovinare il suo Presidente – reo di non avergli rinnovato il contratto ed anzi di avergli fatto perdere due categorie - Ebbene, non avrebbe riferito de relato di aver saputo da persona vicina alla dirigenza, avrebbe avvicinato il portiere Coppola per proporgli un tentativo di illecito a perdere su una gara perché il suo presidente era intenzionato a scommettere. Avrebbe detto delle dichiarazioni ben più dirette dichiarando di essere direttamente a conoscenza di quelle circostanze, quindi lasciando molto meno spazio difensivo, al dubbio, alla necessità di ulteriori approfondimenti, come con onestà intellettuale abbiamo scritto nel nostro deferimento con riferimento a questa gara.
Quindi anche sotto questo secondo aspetto, seconda linea, di elemento di risentimento, i fatti, nelle loro logica stringente, dimostrano che non esisteva nessun risentimento da parte di Carobbio nei confronti neppure della sua società nella quale militava all’epoca dei fatti.
E riteniamo che siano irrilevanti le negatorie dei diretti interessati - le negatorie proveniente da Bertani, che si è dimostrato il carico probatorio che grava su questo tesserato - quindi riteniamo che la negatoria proveniente dagli altri incolpati non abbia alcuna valenza probatoria. Questo per quanto attiene alla gara Novara-Siena.
Quindi abbiamo dimostrato - a nostro avviso – l’attendibilità intrinseca e l’attendibilità estrinseca del dichiarante Carobbio in via generale, e abbiamo dimostrato che le accuse da lui mosse con riferimento a questa gara sono pienamente riscontrate da tutta una serie di elementi logici e fattuali appena richiamati.

Albinoleffe-Siena
Ebbene, se fosse possibile questo carico probatorio è ulteriormente più articolato, più complesso e più ancora gravatorio il carico degli odierni appellanti con riferimento alla partita Albinoleffe-Siena.
Le dichiarazioni di Carobbio infatti sono pienamente riscontrate in ordine alla preparazione davvero singolare di questo illecito, che prende le mosse dal momento in termina la partita di andata. Partita di andata caratterizzata da un andamento molto teso e Stellini – come da sua dichiarazione confessoria del procedimento – che codesto onorevole corte potrà sicuramente vagliare nella sua piena valenza. Stellini appunto si preoccupa di inviare sicuramente Carobbio a parlare con gli avversari prossimi della gara di ritorno, proprio con lo scopo dichiarato di non creare elementi di tensione in vista dell’ultima partita del girone di ritorno in relazione alla quale, o l’una o l’altra squadra, avrebbe potuto avere un bisogno vitale di punti. Ebbene, li si gettano le basi dell’accordo. Tutte le dichiarazioni di Carobbio sono pienamente riscontrate, sia sotto il profilo degli emissari che sono stati inviati da Stellini – da Stellini con riferimento ad uno dei due non ricorda – di corsa espressamente di Carobbio, non potendo escludere di aver mandato anche un altro. L’altro è Terzi che ammette infatti di aver parlato con Bombardini. Mentre invece Carobbio parla con Garlini. Sul punto ci sono le dichiarazioni di Passoni, Poloni che e parzialmente anche di Sala e Garlini con riferimento all’incontro che avviene prima della gara di ritorno nell’ambito del quale si consacrano gli accordi di cui erano state già gettate le basi dopo la partita di andata.
Questa prima fase è già finalizzata all’accordo illecito. E’ pacifico sulla base delle dichiarazioni sia di Stellini che di Garlini, e quindi tutti coloro che hanno partecipato già a questa prima fase devono essere – io qui adesso anticipo il discorso che riguarda Terzi , perché Terzi chiede il proscioglimento in relazione a questa gara – ma ritiene l’ufficio che già i partecipi a questa prima fase dell’accordo debbano essere ritenuti responsabili di illecito sportivo.
E’ stata derubricata la posizione di Bombardini, in mancanza di ulteriori elementi di carico, questo ufficio ha ritenuto di non dover gravare la decisione di derubricazione di impugnazione. Ma è stato confermato anche con l’omessa denuncia il teste andò a parlare a Bombardini proprio del possibile illecito relativo alla gara di ritorno.
Su questa seconda fase, per l’Albinoleffe erano presenti all’incontro: Poloni, Passoni, Sala e Garlini (che viene dato presente sia da Passoni sia da Poloni), e deve ritenersi presente anche per un profilo logico in quanto era stato proprio il primo dei due contattati dai due emissari della società Siena. Ma per il Siena erano presenti Carobbio, Vitiello ( che ammette la presenza), Coppola (che lo stesso ammette la sola presenza), e Terzi che viene portato presente da Poloni e in relazione al quale c’è un riscontro logico, perché anche Terzi è stato uno dei due primi calciatori mandati già al termine della gara di andata da Stellini per intavolare la trattativa illecita. Sul punto ritiene questo ufficio che la commissione disciplinare, ove non avesse ritenuto eventualmente partecipe Terzi, ma non vi è pronuncia di proscioglimento sul punto, mente l’incolpazione mossa dalla procura e quindi quella della partecipazione di Terzi anche al secondo incontro, quindi anche alla consacrazione definitiva dell’accordo, ritiene l’ufficio che con una integrazione della motivazione che è pienamente consistita a questa onorevole corte, la corte può motivare sul punto e affermando la presenza di Terzi anche a questo secondo incontro. Noi non avevamo la possibilità di impugnare perché non avevamo l’interesse all’impugnazione, perché è stata affermata la responsabilità di Terzi per illecito sportivo in ordine a questa gara. Quindi chiediamo una eventuale integrazione motivazionale ad opera della corte in ordine alla posizione di Terzi. Chiamato appunto in causa da Poloni e sotto il profilo logico per essere stato tra i primi due mandati da Stellini all’incontro con i prossimi avversari già dopo la gara di andata; nell’immediatezza della gara di andata. Il contenuto dell’incontro viene confermato da Carobbio con Poloni e Passoni e parzialmente da Sala e anche da Garlini con riferimento alla prima fase. La presenza dei quattro terzini, dei quattro dell’Albinoleffe risulta in modo specifico dagli elementi dichiarativi citati e anche la dinamica dei fatti mostra la presenza – che si è andata via via arricchita – di tutti quanti i dichiaranti dell’Albinoleffe - che ovviamente giocavano in casa e quindi non erano in ritiro – dichiarano di essere giunti alla spicciolata sul punto e che mano mano la comitiva si arricchiva di più persone. Ognuno dei dichiaranti riferisce in modo pieno e fedele la versione dei fatti a cui ha assistito e risulta pacificamente – e qui passo anche a giustificare i motivi del nostro appello nei confronti di Coppola e di - non so se sono tempestivo in questo momento - di Coppola – che dovrò parlare per primo per Albinoleffe-Siena per i nostri appellanti diciamo - (intervento del Giudice).

La vicenda Mastronunzio
Ripeto, tutti questi elementi riscontrano in modo pieno la credibilità di Carobbio; quindi anche quando riferisce della conoscenza in capo a Conte e Alessio dell’accordo intervenuto, vi sono ulteriori elementi di arricchimento, sia con riferimento alla vicenda Mastronunzio , che viene espressamente citata, sia con la precisazione che Mastronunzio, prima di quella situazione non giocava più titolare ma era nella rosa della squadra, dopo quella situazione viene messo fuori rosa. E quindi c’è una particolare valenza probatoria in questo atteggiamento tenuto anche dall’allenatore Conte con riferimento a Mastronunzio.

Stellini e il carattere accentratore
C’è il discorso che il mandante del primo incontro Stellini, che comunque è uno stretto collaboratore di Conte, e c’è anche il discorso, che vale in modo logico, a riscontrare ulteriormente se ce ne fosse bisogno, la valenza delle dichiarazioni di Carobbio proprio sul carattere accentratore , che si interessava a tutte le questioni , che è emerso, è stato evidenziato, essere proprio dell’allenatore Conte.

Il discorso motivazionale
Con riferimento al discorso della preparazione tecnica, che vale per entrambe le gare, del discorso emozionale, ritiene questo ufficio che vi sia una piena coerenza rispetto alla conoscenza da parte di Conte. Perché con riferimento a tutte e due le preparazioni di tutte e due le gare che vengono contestate a Conte come omessa denuncia, tutti gli interessati non parlano della preparazione tecnica della partita. Preparazione tecnica che rispetto alla quale tutte le altre dichiarazioni che abbiamo acquisito agli atti, viene evidenziato che Conte aveva un approccio – e questo lo dico in senso positivo ovviamente – quasi maniacale nella preparazione tecnica della partita e quindi del tutto coerente rispetto alla consapevolezza di un risultato concordato, il fatto che lo stesso allenatore si fosse limitato semplicemente di tipo esclusivamente motivazionale nei confronti dei suoi calciatori.

L’omessa denuncia dello spogliatoio
Ancora una volta – e qui chiudo – sotto il profilo della posizione dei diretti interessati, il riscontro che è stato fatto in modo abile e suggestivo – lo ripeto suggestivo, lo utilizzo nel senso ottimo del termine non deteriore del termine, con riferimento al fatto che questo ufficio non ha deferito tutto lo spogliatoio della gara Novara-Siena e Albinoleffe-Siena - scusate il termine che utilizzo – mi fa un po’ sorridere.
Perché quando la procura ritiene di essere sempre garantista poi viene accusata e si trasforma in effetto boomerang. Noi abbiamo ritenuto di non dover deferire tutto lo spogliatoio, lo abbiamo fatto anche nei confronti di una gara di cui si parlerà domani il Bologna, perché abbiamo ritenuto che bisognava contestualizzare e che la mera presenza non poteva dare la certezza in mancanza di ulteriori elementi di arricchimento della posizione sulla conoscenza della combina da parte dei presenti. Anche perché, scusate faccio un esempio banale, un presente avrebbe molto facilmente addurre, senza alcuna possibilità di smentita, che in quel preciso istante si sarebbe potuto allontanare dalla stanza. Questo non vale ovviamente per lo staff tecnico, dato il rapporto di stretta collaborazione con l’allenatore e data la sua presenza necessaria e quindi la consapevolezza necessaria proprio con riferimento a quel momento specifico in cui è avvenuto questo discorso da parte dell’allenatore. E quindi per la presenza dello staff tecnico - quindi mi riferisco non solo a coloro che hanno deciso di patteggiare la loro posizione - ma anche ad Alessio in questo caso, c’è quel “quid..” che la procura ha ritenuto necessario e sufficiente per accertare le responsabilità degli interessati presenti nel momento in cui si è avuta la piena consapevolezza che quella gara fosse combinata. Quindi diciamo c’è stata una valutazione fatta con onestà intellettuale da parte della procura, che ha ritenuto non opportuno deferire tutto lo spogliatoio per la mera presenza. Ha ritenuto accertare questa ulteriore circostanza o collegare questa responsabilità al ruolo specifico e alla situazione in quel preciso istante. Non è una responsabilità “oggettiva” da posizione. Non è una posizione di garanzia, ma una posizione connessa a quella funzione particolare, svolta in quel particolare momento, con particolari compiti anche nell’ambito della riunione tecnica.

Così concludo: chiedo il rigetto di tutti quanti gli appelli con conferma integrante delle decisioni di primo grado.
 
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