Tribunale di Napoli - Udienza del 20 novembre 2009. Sanipoli chiede costituzione come persona offesa. L’ Avvocato G. Balice, nominato da Francesca Sanipoli, precedente parte civile nello stesso procedimento, chiede che venga riconosciuta e costituita come
persona offesa. L’avvocato deposita la nomina come difensore della persona offesa
Casoria: «..non ha più ragione d’essere la persona offesa..».
Balice: «Presidente, nel decreto di citazione in giudizio non é indicata come persona offesa, ma era ammessa dal Gip come partite civile, poi il tribunale l’ha esclusa ma credo che resti la qualità di persona offesa..».
Casoria: «Le altri parti su questa richiesta, allora?».
PM: «Nulla osserva».
Prioreschi: «Ci opponiamo, perché la persona offesa che non si costituisce parte civile ha diritto ad assistere al processo. Qui c’era una persona offesa che si era costituita come parte civile, che è stata esclusa - e su questa esclusione ormai c’è giudicato- non credo che possa rientrare come persona offesa, perché è stata esclusa come parte civile. Non è che l’esclusione come parti civile fa rivivere la qualità di persona offesa. C’è un provvedimento di esclusione che comprende tutto, sia la precedente di persona offesa sia quella di parte civile ..».
Casoria: «decidiamo..».
In aula: «Credo che ci sia una confusione tra la figura di persona offesa e quella di parte danneggiata… la Sanipoli si poteva ritenere soggetto danneggiato, che è cosa diversa da persona offesa dal reato, tenuto conto del reato contestato -l’associazione a delinquere- che è un reato contro l’ordine pubblico e che credo, non possa assumere la figura civile di persona offesa del reato (cod. di proc. penale), ma esclusivamente quella di parte danneggiata che non ha titolo se non come costituzione di parte civile».
Balice: «La Sanipoli era indicata.. è stata sentita in relazione al capo di reato associativo. Quello su cui ha testimoniato (non ho una cognizione completa..credo di aver compreso questo)… ha testimoniato sulla conseguenza condotta ..sull’effetto che ha avuto dall’associazione nella gestione dei servizi televisivi. In questo ambito, nel capo d’imputazione, si dice che la Sanipoli è stata esclusa da una serie di eventi sportivi per motivi legali alla finalità dell’associazione, quindi è una persona che subisce una diretta condotta; una condotta illecita che la pone in un legame immediato rispetto all’ipotesi di reato contestatoci. Essendo direttamente coinvolta in quanto vittima indiretta di questa associazione, ha una veste di persona offesa e non di semplice danneggiata come è stato detto. E ancora ritengo che il fatto che decada dalla posizione di parte civile non escluda assolutamente che resti la figura della persona offesa. La parte civile assume un ruolo processuale più pregnante, mentre la persona offesa è presente e può interloquire solo sulle prove o con delle memorie. Sono posizioni processuali diverse e derivano dalla figura… su come si partecipa al processo.. ».
Il tribunale si ritira in camera di consiglio per deliberare
Casoria legge l’Ordinanza con quale conferma che: «Sanipoli Francesca
non ha diritto ad interloquire in questo processo in quanto non le si può riconoscere neppure la condizione di persona offesa dal reato come è dato ricavare dalla sentenza della corte di cassazione (n. 39.331), dove si legge solo che il ministero per le politiche giovanili e l’ associazione italiana giuoco calcio, hanno la qualifica di persone offese del reato -giudizio della cassazione che non può non essere condiviso- non è parte offesa del reato nemmeno nel decreto che ha predisposto il giudizio».
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