FARSOPOLI PARTE I
Cari amici in questi giorni ho deciso di farVi un regalo . Sono trascorsi tanti mesi dall’inizio di calciopoli e molti amici hanno scritto libri verità sulla farsa del secolo. Come ben sapete il sottoscritto ha redatto un ricorso in adiuvandum per l’associazione GIULEMANIDALLAJUVE. Dopo tanto tempo ho deciso di fornirvi un riassunto dei punti salienti dei vari ricorsi pendenti innanzi il TAR LAZIO. Spero d fare opera gradita a tutti coloro che non vogliono MOLLARE . Ovviamente si tratta di un mero riassunto e non di un RICORSO e per la complessità dell’argomento sarò costretto a scrivere più capitoli Ecco, pertanto, la ricostruzione dei fatti con l’evidenziazione dei vizi della farsa del 2006.:
Capitolo 1
Nel mese di Maggio 2006 I mezzi di stampa nazionale pubblicavano notizie coperte da segreto istruttorio, relative ad indagini penali (all’epoca in corso) vertenti su presunti illeciti commessi nel mondo del calcio. La Federazione Italiana Giuoco Calcio si trovava al centro di enormi pressioni mediatiche e giudiziarie che coinvolgevano direttamente tutto il suo apparato di vertice ed apriva in data 3 maggio 2006 un’inchiesta, comunicando il giorno successivo che tra gli indagati erano inclusi il dott. Giraudo ed il signor Luciano Moggi. I MASS MEDIA ipotizzavano l’esistenza di una pretesa “cupola” che avrebbe gestito in modo del tutto illecito lo svolgimento dei campionati di calcio degli ultimi anni, attraverso una sorta di associazione a delinquere, promossa e capeggiata (anche) dai dirigenti JUVENTINI, di cui facevano parte arbitri, dirigenti federali, persino il Presidente della F.I.G.C.. Ciò portava ad una serie di dimissioni: in particolare, in data 8 maggio 2006 si dimetteva il dott. Carraro (Presidente della F.I.G.C.) ed il 10 maggio 2006 il vicepresidente sig. Mazzini. In data 16 maggio 2006 la Giunta Nazionale del CONI nominava il Prof. Guido Rossi a Commissario Straordinario della Federazione, al quale venivano attribuiti i poteri del Presidente Federale, del Comitato di Gestione e del Consiglio Federale. Nel frattempo, le indagini delle diverse Procure della Repubblica, i cui esiti venivano raccolti quasi in tempo reale dalle principali testate giornalistiche, televisive e radiofoniche, sembravano interessare anche alcuni membri degli Organi della giustizia sportiva, ivi compresi alcuni magistrati. Il Prof. Guido Rossi , il 16-giugno 2006 nominava presidente della CAF il Prof Cesare Ruperto E sei nuovi componenti della Commissione. Ruperto , a sua volta, con atto del tutto sconosciuto nominava altri membri . Precedentemente Guido Rossi , in data 15-06-2006, aveva drasticamente ridotto i termini procedurali e stravolto la competenza degli Organi di Giustizia sportiva in materia di Illecito sportivo. Il 22-06-2006 la Procura Federale, a distanza di soli 46 giorni dall’avvio delle indagini, comunicava i deferimenti Il commissario Guido ROSSI, pertanto, a meno di una settimana dai deferimenti aveva stravolto e composto gli Organi Giudicanti a suo piacimento ed in modo del tutto discrezionale. I capi di incolpazione erano due: Violazione dell’art 1 CGS e Violazione dell’art 6 CGS . Attenti a questo passaggio!!!!!!!! La violazione dell’art 1 veniva contestata per i fatti di REGGINA-JUVENTUS ( SOLO PER QUESTI!!!!!!!!) La violazione dell’art 6 , invece, veniva contestata per aver intrattenuto contatti, realizzati anche su linee telefoniche riservate, e partecipato ad incontri, con modalità non pubbliche, con esponenti della classe arbitrale. Tali condotte sarebbero state contrarie ai principi di lealtà, probità e correttezza e, al contempo, dirette a procurare un vantaggio alla società Juventus, mediante il condizionamento del regolare funzionamento del settore arbitrale e la lesione dei principi di alterità, terzietà, imparzialità ed indipendenza, propri della funzione arbitrale; il tutto con l’aggravante di cui al co. 6 dell’art. 6 c.g.s., per la pluralità di condotte poste in essere e per l’effettivo conseguimento del vantaggio in classifica. Questi sono i deferimenti UFFICIALI. Le telefonate, pertanto, per la procura federale comportavano violazione dell’art 6!!!!!!!!!. L’articolo 1 veniva violato solo per i fatti di REGGINA-JUVENTUS. Secondo Palazzi , dunque, le telefonate con i designatori comportavano violazione dell’art 6 mentre i fatti di Reggina-Juventus violazione dell’art 1. La ricostruzione fatta da PALAZZI era giuridicamente perfetta. L’art 1 , infatti, non contemplava le telefonate ( cosa che invece oggi avviene dopo la riforma) .L’art 6 , al contrario, una volta provato l’effettivo conseguimento del vantaggio in classifica veniva violato con le telefonate ai designatori. Sappiamo , purtroppo, che la CAF e la Corte , non riuscendo a provare l’effettivo conseguimento del vantaggio in classifica giunsero ad una condanna che rappresenta, a tutt’oggi, un ABOMINIO GIURIDICO . Nella sostanza non riuscendo a provare che le condotte poste in essere da Moggi e Giraudo avevano determinato un effettivo vantaggio in classifica la Corte e la CAF giungevano alla conclusione che veniva violato l’art 6 cgs con assorbimento delle violazioni dell’art 1 A differenza di Palazzi , pertanto, gli Organi Giudicanti qualificavano i comportamenti di Moggi e Giraudo come violazione dell’art 1 cgs ed il reiterarsi di tali comportamenti come violazione dell’art 6 Se io rubo per 10 volte il mio comportamento rientra nelle fattispecie criminosa dell’omicidio. Quindi l’errore è duplice : Da un lato si ipotizza la violazione dell’art 1 ( impossibile perché le telefonate non erano previste come avviene oggi) ed al tempo stesso si giunge alla conclusione che la violazione ripetuta dell’art 1 comporti violazione dell’art 6 cgs. Al tutto si aggiunga che l’ipotizzato ( da Palazzi) condizionamento della classe arbitrale veniva smentito dalle stesse decisioni della CAF e della CORTE che condannavano solo DE SANTIS per LECCE-PARMA ed assolvevano tutti gli altri arbitri. Un ultima considerazione: Condannare MOGGI non avrebbe implicato la condanna della Juventus ma solo la condanna di Giraudo avrebbe portato a ciò. Il comportamento reiterato ( sic sic sic sic) di Giraudo si riduce a SOLO DUE TELEFONATE!!!! Il codice di giustizia sportiva presentava numerose lacune e tale inadeguatezza del sistema sanzionatorio ( nessuna norma poteva essere applicata) non doveva determinare il sovvertimento del quadro normativo vigente in nome di parametri metagiuridici quali l’etica ed il senso di giustizia dell’UOMO DELLA STRADA!!!!!!!!
La prossima volta vi parlerò dell’inutilizzabilità delle intercettazioni e della violazione del principio del giudice precostituito per legge.
ANTONIO MOLENTINO |